Il provvedimento reintroduce nelle scuole primarie le 40 ore settimanali del tempo pieno e il giudizio di idoneità o di non ammissione all'esame di terza media. Vengono anche introdotte norme più rigorose per l'individuazione della sede d'esame dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore. Anche le procedure per applicare sanzioni disciplinari a carico dei docenti saranno più semplici e rapide. Il provvedimento prevede anche disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori.
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Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare alle istituzioni scolastiche la possibilità di programmare ed organizzare le loro attività dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le condizioni per un ordinato avvio dello stesso, nonché di garantire l'immediata assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca;
Considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le istituzioni scolastiche in relazione a specifiche richieste in materia di «tempo scuola» avanzate dalle famiglie, agli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, nonché a questioni relative all'assunzione e gestione del personale scolastico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Norme in materia di ordinamenti
scolastici).
1. Al fine di
realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è reintrodotta,
nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno,
secondo il modello didattico già
previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato
alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione
complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il
numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività
di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito
dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa
previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.
2. All'articolo 2, comma 4 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n.
1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
«I candidati esterni debbono
presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine
preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente,
il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi
sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel
comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel
caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali
deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere
autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la
relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai
candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di
esame».
3. Il limite di spesa di euro
138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è
elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei
compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione.
Al relativo onere, pari ad euro 40.200.000 annui, a decorrere dal 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 11 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti
il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio
di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame
medesimo».
5. All'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato
dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto
dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità,
dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola». A decorrere dall'anno
scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva
annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale
di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento
degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione,
concernenti il primo ed il secondo ciclo.
6. Le disposizioni di cui
all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, si applicano al Sistema nazionale di istruzione.
7. Al fine di dare attuazione,
per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza
unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui
all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di
euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si provvede
mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, che a tale fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata alla competente unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 1, comma 4-bis,
della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla
medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono
sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica fino alla
conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti».
Articolo 2.
(Norme urgenti in materia di personale
scolastico).
1. Al testo unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 503:
1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1999, n. 233, le parole: «in conformità del parere» sono
sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere»; le parole: «salvo che non
ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» sono sostituite dalle
seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di
insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto parere è
reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta,
prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici
adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale
termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento»;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5»;
b) all'articolo 506:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto»;
c) all'articolo 468:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasferimento per incompatibilità ambientale e utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, tali da risultare incompatibili con l'esercizio della funzione educativa, il dirigente scolastico può altresì disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro preparazione culturale e professionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, il quale, in via sostitutiva, può provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente scolastico, all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento, fermo quanto stabilito dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intende comunque revocato. L'utilizzazione di cui al presente comma è disposta sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata nazionale e non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».
2. Il disposto dell'articolo 503,
comma 5-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal
comma 1, lettera a), n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle
supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore
scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego
territorialmente competente, nei soli casi in cui risultino esaurite le
graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali,
secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587.
4. Le istituzioni scolastiche
provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma
1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al
primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, trasformazione,
variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni già irrogate alle
istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle
disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.
5. A decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al
personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi
di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in
astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge, sono
imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo
determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali;
gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di
euro 66 milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno
2008, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno
scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di
spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è
attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 3.
(Disposizioni urgenti per l'assunzione di
ricercatori).
1. Al fine di
garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti
di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle
assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima
legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente,
destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per
euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinate dalla
tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Articolo 4.
(Entrata in
vigore).
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 7 settembre 2007.



