Tutte le regole per mettere in atto l'alternativa a frequentare le lezioni in aula per assolvere l'obbligo scolastico

Istruzione parentale, che cos'è?

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È vero che l'articolo 34 della Costituzione sostiene che la scuola è aperta a tutti. È anche vero che oggi esiste un'alternativa a frequentare le lezioni in aula per assolvere l'obbligo scolastico: si chiama homeschooling, home education o istruzione parentale.

Vediamo di cosa si stratta.

Come chiarisce il sito del Miur si tratta di una scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. In questi casi, il ruolo di docenti verrà ricoperto da genitori o da educatori privati.

In virtù dell'obbligo scolastico, tuttavia, ci sono delle regole e delle modalità stabilite da diversi riferimenti normativi. I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale.

Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza.

Homeschooling: i riferimenti normativi

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In particolare, i genitori dovranno dimostrare di avere capacità tecnica o economica per provvedere all'homeschooling; dare comunicazione della loro scelta alle autorità competenti entro il mese di gennaio; rinnovare tale comunicazione anno per anno; accettare la vigilanza e di controllo delle autorità competenti.

I riferimenti normativi per l'istruzione parentale si trovano innanzitutto nella Costituzione che all'art. 30 dispone: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti».

L'art. 34 poi recita: «L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita".

Di seguito invece la base normativa fornita da leggi e decreti:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 «Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica».

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: «I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."

- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1: «Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;

b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione».

- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: «Le famiglie che - al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione - intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli».

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: «L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età».

- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23: «In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione».

Garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione

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Gli studenti dunque potranno svolgere in autonomia il percorso scolastico nella sua totalità, dalla primaria all'università, ma il livello di istruzione dovrà essere idoneo ed equivalente a quello previsto dal sistema scolastico.

A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore dovrà sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo.

Inoltre, in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, dovranno presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. L'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni sarà sostenuto presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale dovrà vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. Responsabili del controllo saranno il dirigente della scuola ed il sindaco.


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