Il trasferimento di residenza di un genitore non impedisce l'affidamento condiviso. Il giudice valuta sempre il superiore interesse del minore e la tutela della bigenitorialità

Divorzio e cambio di residenza

Il trasferimento della residenza da parte di uno dei genitori, anche dopo la separazione o il divorzio, non comporta automaticamente limitazioni all'affidamento condiviso né preclude il rispetto del principio di bigenitorialità. Lo ha ribadito il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza n. 521 del 20 aprile 2026.

Secondo il giudice, i genitori devono continuare a collaborare nelle decisioni più importanti riguardanti i figli, anche dopo la fine della relazione. Tuttavia, tale obbligo non può tradursi in una compressione della libertà personale di ciascuno di scegliere dove vivere.

La scelta di trasferire la propria residenza rientra infatti tra i diritti costituzionalmente garantiti, legati alla libertà di circolazione e di autodeterminazione. Per questo motivo non può essere imposto a un genitore di rimanere vicino all'altro soltanto per effetto della cessazione della convivenza.

Resta fermo il diritto del minore a mantenere rapporti stabili e significativi con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie. Tuttavia, tale esigenza non consente di vietare in modo preventivo il trasferimento di residenza né di prevedere conseguenze automatiche sull'affidamento o sul collocamento del figlio.

Anche una notevole distanza geografica tra le abitazioni dei genitori non rappresenta, di per sé, un ostacolo all'affidamento condiviso. Occorre però verificare se il trasferimento sia compatibile con il benessere del minore e con la possibilità di mantenere relazioni equilibrate con entrambi i genitori.

Il cambio di residenza deve essere supportato da motivazioni concrete e non da ragioni meramente personali o capricciose. In presenza di un conflitto tra i genitori, spetta al giudice valutare caso per caso quale soluzione risponda meglio all'interesse del figlio.

La decisione finale non può basarsi su automatismi, ma richiede un'attenta analisi delle esigenze del minore, della continuità dei rapporti familiari e della concreta possibilità per entrambi i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale.



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