Misure cautelari: nessuna incompatibilità per il GIP
Con la sentenza n. 7360/2026, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice per le indagini preliminari può riesaminare la medesima richiesta cautelare anche dopo l'annullamento della precedente ordinanza, senza che si configuri alcuna incompatibilità.
La decisione interviene nell'ambito della fase cautelare, che resta distinta dal giudizio di merito. In tale contesto, il convincimento del giudice si forma progressivamente e non si traduce in una valutazione definitiva sulla responsabilità penale.
Il caso
Un indagato per falso in atto pubblico era stato sottoposto agli arresti domiciliari dal GIP. Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura per omesso interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p.
Il procedimento era quindi tornato allo stesso GIP, che aveva fissato l'interrogatorio. L'indagato aveva presentato istanza di ricusazione, sostenendo che il giudice si fosse già pronunciato sul merito dell'accusa. La Corte d'appello aveva rigettato la richiesta, decisione poi impugnata in Cassazione, anche con prospettazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché agli artt. 6 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che la decisione cautelare non riguarda l'accertamento della colpevolezza, ma esclusivamente la verifica dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Pertanto:
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un provvedimento cautelare può determinare incompatibilità solo rispetto al successivo giudizio di merito;
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all'interno della stessa fase cautelare, precedenti decisioni non generano alcuna preclusione;
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l'annullamento della misura, anche se disposto dalla Corte di cassazione, non comporta incompatibilità del giudice che deve nuovamente pronunciarsi.
Nel caso concreto, mancava inoltre il requisito della diversità di fase processuale, poiché il GIP si trovava a operare nel medesimo segmento procedimentale in cui aveva adottato l'ordinanza poi annullata.
La pronuncia ribadisce dunque che la fase cautelare costituisce un procedimento incidentale autonomo rispetto al giudizio di responsabilità e non determina, di per sé, alcuna compromissione dell'imparzialità del giudice.








