Il Giudice di Pace di Treviso ha annullato un verbale per guida in stato di ebbrezza, stabilendo che il solo uso del precursore Alcoblow e il riscontro di "alito vinoso" non sono prove sufficienti


Nella vicenda in oggetto i Carabinieri di Valdobbiadene (TV) ad esito di normale controllo su strada, contestavano al conducente la violazione dell'art. 186 lett. A) C.d.s. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l) a fronte dell'accertamento positivo mediante precursore alcoblow e del sintomo "alito fortemente vinoso" dimostrato in sede di controllo.

La violazione comportava una sanzione amministrativa pari ad Euro 543,00, la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi e la decurtazione di n. 10 punti.

Avverso il verbale di contestazione è stato promosso ricorso in quanto riposava su due elementi inadatti, giuridicamente e logicamente, a provare la responsabilità (seppur amministrativa) del ricorrente.

A) L'ESITO DEL PRECURSORE ALCOBLOW

Si legga quanto segue dal sito internet[1] del rivenditore:

Come ivi indicato il dispositivo Alcoblow è uno strumento atto a stabilire se una persona abbia o meno alcol nell'alito. La sua funzione, infatti, è solo quella di "precursore" di ulteriori attività (test con etilometro omologato o con prelievo sanguigno), come indicato espressamente dai commi 3 e 4 dell'art. 186 Cds.

Tant'è che non sono previste per il precursore né omologazione, né taratura, né verifica di buon funzionamento, né rilascio di scontrini atti a dimostrare la positività dell'accertamento.

Ne consegue che l'unica prova proveniente da tale strumento è il superamento di 0,1 g/l, e ciò a prescindere se esso poi segnali diverse gradazioni alcoliche. L'impossibilità di stabilire un tasso alcolico superiore a 0,5 g/l deriva, inoltre, dal fatto che viene effettuata una sola misurazione e che, quindi, non si ha nemmeno la conferma della bontà anche di quella (con un secondo test).

Tale accertamento, quindi, per tale primo aspetto è tamquam non esset poiché, ragionando diversamente, si introdurrebbero in materia mezzi di ricerca della prova sforniti di legalità.

B) esito di accertamento sintomatico

L'altra "prova" sulla quale i Carabinieri ritenevano di poter contare per poter validamente contestare la violazione de qua, era la sintomatologia riscontrata sul conducente.

Ne descrivono, tuttavia, in tal senso unicamente l'alito "vinoso".

Come indicato al punto precedente, "alito vinoso" di per sé non indica di certo il superamento di 0,5 g/l e, quindi, ne discende l'assenza di prova di responsabilità.

Si veda cosa dice la Cassazione sul punto: "Il sistema che disciplina la materia non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto uso di bevande alcoliche di porsi alla guida di un veicolo, ma prevede una soglia di assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione. Per l'effetto, in difetto dell'esame alcolimetrico, per poter ritenere provato lo stato di ebbrezza penalmente rilevante, occorre che gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, di una assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l'esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo (quali, nella specie, sono stati ritenuti, la generica dichiarazione del verbalizzante secondo cui l'imputato «non sembra molto in sé», non risultando chiarita in sentenza la ragione che potesse consentire di ricondurre questo stato all'abuso di alcool, e la riferita presenza dell'alito vinoso, trattandosi di elemento riconducibile all'assunzione di bevande alcoliche ma inidoneo a dimostrare, da solo, il superamento della soglia vietata)" (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza 12 ottobre 2005, n. 3692).

Diverso sarebbe stato, quindi, il caso di compresenza di ulteriori elementi es. fuoriuscita di strada, andamento barcollante, stato saporoso, eloquio sconnesso o impastato: allora sì avremmo una prova.

E, di certo, uno degli elementi sopra citati non può esser oggetto di "aggiunta postuma" da parte dei Verbalizzanti, per ovvie esigenze di legalità ed evitare arbitrii, tant'è che è lo stesso art. 379 del Reg. CDS che impone: "resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida".

L'onere di documentare i sintomi dell'ebbrezza è quindi presupposto indefettibile dell'accertamento poiché altrimenti si lascerebbe all'arbitrio degli Agenti operanti la valutazione del superamento o meno di un determinato grado alcolico.

Si conclude con una riflessione: l'odore di alcool è avvertibile dai soggetti in maniera diversa, ma nessuno, annusando, si può spingere a decretare con certezza se il grado alcolico altrui sia a 0,49 g/l (non punibile) o a 0,51 g/l (illecito). Diversamente ragionando, da un lato si darebbe adito ad arbitrii, e dall'altro a disparità a seconda della percezione dell'agente che annusa: di certo un pericoloso precedente.

E, infatti, la Cassazione anche in assenza di prova etilometrica ha ravvisato talvolta responsabilità amministrativa o penale, ma sempre sulla base di indici sintomatici eclatanti, e non di certo sulla base del mero alito alcolico.

Per tali motivazioni il Giudice di Pace di Treviso, con la sentenza in commento (sotto allegata), ha annullato il verbale impugnato e gli atti conseguenti (Ordinanza di sospensione della patente).


Avv. Marco Furlan - Foro di Treviso


[1] https://gms-instruments.com/it/product/alcoblow/

Scarica pdf sentenza Gdp Treviso

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