Al termine del lungo e travagliato lavoro che condusse all'approvazione della legge 54 del 2006 vi fu un estremo tentativo degli avversari della riforma di svuotarne la carica innovatrice anche attraverso la formulazione dell'articolo che oggi è indicato come 337-quater c.c. La norma nasceva per disciplinare i casi in cui un genitore poteva essere escluso dall'affidamento dei figli. Come risulta dai lavori preparatori: "Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333 c.c.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni previste dagli articoli 330 e 333 c.c.. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della collocazione abitativa dei figli. Così si legge nel testo base (pdl 66, XIV Legsl.) per l'art. 155 quater c.c.
Si cercò, invece, attraverso emendamenti, di trasformarlo in una norma che prevedesse la possibilità per il giudice di scegliere a sua discrezione quale istituto applicare ad un determinato nucleo familiare, con l'unica, formale, "limitazione" di aggiungere che quella scelta avveniva in nome del "superiore interesse del minore". Notoriamente indefinito e quindi utilizzabile ad libitum.
L'operazione sembrò riuscire, poiché gli emendamenti furono accolti, essendo il relatore condizionato dalla necessità di raccogliere un numero sufficiente di adesioni al progetto nel suo complesso. Tuttavia solo apparentemente, perché il tentativo di comporre due diverse - e opposte - ispirazioni dette inevitabilmente luogo a contraddizioni rilevabili ad un esame più attento, risolvibili solo nel senso originario. Ovvero, ne risultò una ambiguità, della quale tuttora si scontano episodicamente i negativi effetti; ma sanabile attraverso una lettura sistematica.
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