La Corte si è pronunciata sulla ricandidabilità dei sindaci e sulle incompatibilità previste per gli assessori dichiarando illegittima la legge della Valle D'Aosta


Con la sentenza numero 16/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-bis, comma 2-ter, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, numero 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), inserito dall'articolo 3, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, numero 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali), nonché l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, commi 1, 6 e 7, della legge regionale Valle d'Aosta numero 54 del 1998, così come sostituiti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale Valle d'Aosta numero 4 del 2025. Le questioni erano state promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente in riferimento all'articolo 2, lettera b), dello statuto di autonomia, e degli articoli 3 e 51 della Costituzione, in relazione al mancato rispetto della previsione contenuta nell'articolo 51 del testo unico enti locali, costituente principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica, e in riferimento all'articolo 2, lettera b), dello statuto speciale, in relazione ai princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica espressi dagli articoli 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, del testo unico enti locali.
Le norme impugnate avevano rispettivamente previsto: a) la non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie); b) il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali; c) il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco. La Corte, richiamandosi alla propria costante giurisprudenza, ha ribadito che la vigente normativa statale in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità è direttamente attuativa dell'articolo 51 della Costituzione, nel suo intimo collegamento con l'articolo 3 della Costituzione, rimarcando l'esigenza generale di uniformità della disciplina concernente il diritto politico di elettorato, che può bensì trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline regionali, ma pur sempre nel rispetto dei princìpi della legislazione dello Stato, dei quali possono fare parte anche norme più puntuali e specifiche, purché siano espressione di esigenze generali.
Segnatamente, la Corte ha escluso che una diversità di disciplina possa trovare giustificazione nella peculiare dimensione geografica e territoriale valdostana, caratterizzata dalla esclusiva presenza di comuni di consistenza inferiore ai cinquemila abitanti (a eccezione del capoluogo) e, conseguentemente, da comunità legate da legami parentali diffusi e da una dimensione relazionale ristretta, dal momento che è l'intero territorio nazionale a essere caratterizzato dalla dominante presenza di comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti.
Tanto premesso, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate sul rilievo che le prescrizioni da esse divergevano dalle corrispondenti previsioni dettate dagli articoli 51, 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, del testo unico enti locali. Ha però evidenziato che la disciplina statale della materia è mutata nel tempo, come è logico che sia a fronte del naturale evolversi delle dinamiche politicosociali e delle esigenze di protezione dei diritti costituzionali che ne sono coinvolti, e ha riconosciuto che spetta al legislatore statale di identificare meccanismi di nomopoiesi che consentano di coniugare, nel rispetto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, l'esigenza di uniformità e quella di adattamento nelle specifiche realtà locali, non potendo intendersi l'esigenza di uniformità come sinonimo di identità.

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