Il Tribunale di Trani ordina la rimozione di una pergotenda che viola le distanze legali e impedisce la veduta in appiombo, anche se in edilizia libera

Pergotenda e distanze legali: prevale la tutela della veduta

Anche un manufatto qualificabile come pergotenda o pergolato, se stabilmente installato, deve rispettare le distanze previste dagli artt. 873 e 907 c.c. e non può comprimere il diritto di veduta del condomino sovrastante.

Lo ha affermato il Tribunale di Trani con la sentenza n. 86, pubblicata il 26 gennaio 2026, disponendo la rimozione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il caso concreto

La controversia nasce dall'installazione di una pergola bioclimatica su un balcone, collocata a circa 28 centimetri dalla portafinestra dell'appartamento superiore. Il proprietario dell'unità sovrastante ha agito in giudizio sostenendo la violazione delle distanze legali e la compromissione della veduta in appiombo, già esercitata prima della realizzazione della struttura.

La convenuta ha eccepito che l'intervento rientrava nell'edilizia libera, che era stato autorizzato in ambito condominiale e che non integrava abuso edilizio.

La qualificazione come "fabbrica" e l'irrilevanza dei titoli edilizi

Il giudice ha ritenuto la struttura una "fabbrica" ai fini civilistici, in quanto stabile e idonea a ostacolare in modo permanente l'esercizio della veduta, anche se dotata di lamelle orientabili.

La decisione chiarisce che eventuali autorizzazioni comunali o delibere condominiali generiche non incidono sui diritti reali del vicino. Il piano amministrativo-edilizio resta distinto da quello civilistico: la conformità urbanistica non esclude la violazione delle norme sulle distanze.

Deroghe solo con accordo o servitù

Le distanze minime e la tutela delle vedute possono essere derogate esclusivamente mediante un accordo espresso o la costituzione di una servitù, con pattuizioni chiare e specifiche. Non sono sufficienti clausole generiche o consensi non dettagliati.

Il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri dalle vedute in appiombo opera in modo rigoroso, salvo diverso titolo negoziale. La natura amovibile dell'opera o la sua qualificazione come intervento di edilizia libera non escludono la possibilità di violazione.

Effetti della pronuncia

Il Tribunale ha quindi ordinato la rimozione della pergola, riaffermando che il diritto di proprietà e la tutela delle vedute prevalgono su esigenze di maggiore fruibilità degli spazi privati o condominiali.

La decisione ribadisce un principio consolidato: nei rapporti tra condomini, la legittimità edilizia dell'intervento non basta se l'opera incide sui diritti reali altrui in assenza di una valida e specifica deroga convenzionale.


Foto: 123rf.com
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