Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: sicurezza dipendenti comunali? E' responsabile il Sindaco

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 35137/2007) ha stabilito che, all'interno del Comune, il Sindaco è direttamente responsabile per la inosservanza della normativa antinfortunistica a meno che non abbia delegato uno dei funzionari dell'Ente Locale, nominandolo ufficialmente datore di lavoro.
Precisa infatti la Corte che "a mente dell'art. 2 lett. b) del D.Lvo 626 del 1994, contenente 'l'attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle pubbliche amministrazioni' per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. E tuttavia – prosegue la Corte - perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica – nel nostro caso il sindaco - procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto dall'art. 30 del D.Lvo 19.3.1996 n. 242 contenente modifiche ed integrazioni al D.Lvo n. 242 del 1994".
I Giudici di Piazza Cavour precisano quindi che in caso di mancata indicazione la conseguenza è "il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica – nella specie il sindaco – della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica".

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza 13 giugno – 20 settembre 2007, n. 35137

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con l’unico motivo vi si lamenta l’errata attribuzione al sindaco della responsabilità per l’inosservanza della normativa antinfortunistica all’interno del comune sostenendosi che la responsabilità stessa dovesse configurarsi a carico dei dirigenti o funzionari dell’ente.

Così come nota il ricorrente, a mente dell’art. 2 lett. b) del D.Lvo 626 del 1994, contenente l’attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”. E tuttavia perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica – nel nostro caso il sindaco procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto dall’art. 30 del D.Lvo 19.3.1996 n. 242 contenente modifiche ed integrazioni al D.Lvo n. 242 del 1994.

Nella specie non risulta che ciò sia avvenuto tanto è vero che il ricorrente neppure in questa sede si è premurato di indicare il soggetto da considerare all’interno del suo comune come datore di lavor limitandosi ad effettuare una generica affermazione di principio.

La mancata indicazione non può che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica – nella specie il sindaco – della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.

In questi precisi termini è l’indirizzo già affermatosi di questa Corte Suprema quale risulta da Sez. IV, sent. n. 38840 del 2005 Rv 232418, con la quale è stata confermata la responsabilità di un sindaco per l’infortunio occorso ad un operaio del comune.

Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.






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