Stop al ricorso in proprio per avvocati sospesi
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 177/2025 pubblicata il 2 dicembre 2025, ha stabilito un principio chiaro: l'avvocato sospeso con provvedimento esecutivo, sia esso immediato o definitivo, non può presentare ricorso in proprio al CNF.
La decisione si inserisce nel quadro delle norme sul jus postulandi, ovvero la capacità di un avvocato di rappresentarsi davanti a giurisdizioni speciali come il CNF, e chiarisce i limiti della partecipazione diretta dei professionisti sospesi nei procedimenti disciplinari.
Il caso: avvocato sospeso e ricorso al CNF
Nel procedimento oggetto della sentenza, l'avvocato interessato aveva subito una sanzione disciplinare esecutiva in un precedente procedimento. Nonostante ciò, aveva tentato di presentare un ricorso personale al CNF.
Il Consiglio ha precisato che, in queste condizioni, il ricorso è inamissibile. La motivazione principale è che la sospensione dall'esercizio della professione comporta la perdita del diritto di agire in proprio davanti al CNF, essendo la rappresentanza riservata agli avvocati iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
Jus postulandi e limiti per l'avvocato sospeso
La sentenza sottolinea un principio generale: solo un avvocato abilitato e non sospeso può assumere funzioni di rappresentanza e difesa avanti a giurisdizioni speciali come il CNF.
L'avvocato sospeso può partecipare personalmente ai procedimenti disciplinari solo se:
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non ha perso completamente il diritto di esercitare la professione;
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si tratta di un procedimento relativo al proprio procedimento disciplinare.
Negli altri casi, l'assenza di jus postulandi rende il ricorso inesistente per difetto di rappresentanza legale, impedendo così al professionista sospeso di agire in proprio.
Motivazioni della decisione
Il CNF ha chiarito che la norma mira a garantire la correttezza e l'efficienza del procedimento disciplinare, evitando conflitti di interesse e situazioni di contenzioso in cui il ricorso personale di un avvocato sospeso possa compromettere la regolarità della giurisdizione.
In sintesi, la sentenza n. 177/2025 ribadisce il principio secondo cui l'esercizio del jus postulandi è strettamente legato al mantenimento dei requisiti professionali attivi e alla regolare iscrizione negli albi dei patrocinanti.
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