Il Consiglio Nazionale Forense ha analizzato un caso in cui un avvocato non aveva dato corso al mandato ricevuto, né aveva adempiuto agli impegni previsti, in violazione dell'art."26 del Codice Deontologico Forense. In aggiunta, aveva fornito al cliente informazioni false o ingannevoli circa lo stato della pratica, con rassicurazioni non veritiere - contro le previsioni dell'art."27 CDF.
Violazione grave dei doveri professionali
Nella sentenza n."422/2024 pubblicata il 16 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, il CNF ha stabilito che tali condotte costituiscono illecito deontologico, in quanto ledono obblighi fondamentali di:
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diligenza: mancata esecuzione del mandato (art."26 CDF);
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dignità e decoro professionale: false rassicurazioni (art."27 CDF);
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correttezza professionale: informazione veritiera e trasparente verso il cliente .
Questi comportamenti minano la credibilità dell'avvocatura e l'affidamento che il cliente ripone nei propri difensori.
Tutela del cliente e reputazione della professione
Il CNF ha motivato la decisione su tre linee portanti:
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Adempimento del mandato: l'avvocato è tenuto a porre in essere tutte le azioni necessarie per l'esecuzione della prestazione conferita.
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Verità nelle comunicazioni: il cliente ha diritto a ricevere informazioni reali e aggiornate sull'andamento della pratica.
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Salvaguardia della fiducia: le rassicurazioni false minano il rapporto fiduciario e il prestigio dell'intera professione.
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