Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n."429 del 23 novembre 2024, resa nota sul sito del Codice Deontologico il 16 giugno 2025, ha ribadito un principio essenziale: l'avvocato non può in alcun modo favorire o permettere l'esercizio abusivo della professione legale da parte di soggetti non abilitati o sospesi.
Fatto e decisione del CNF
Nel caso oggetto della pronuncia, l'avvocato è stato accusato di facilitare, attraverso modalità dirette o indirette, l'esercizio abusivo della professione da parte di un soggetto non abilitato. Il CNF ha accolto la segnalazione del CDD e riconosciuto il comportamento come illecito disciplinare, confermando la violazione dell'art. 36, comma 2, del Codice Deontologico Forense.
Motivazione e ratio giuridica
Secondo il Consiglio, l'avvocato non può:
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Agevolare l'esercizio professionale di terzi non abilitati o sospesi;
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Consentire che questi ricavino benefici economici, anche temporanei, dall'attività svolta.
La norma mira a tutelare l'onorabilità della professione e a prevenire danni derivanti da pratiche illecite o scorrette. Il CNF ribadisce la natura permanente del divieto e lo collega ad analoghe pronunce precedenti (sentenze n."5/2022, 102/2020, 197/2017, 45/2015, 51/2014).
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