Il CNF sottolinea che l'avvocato che favorisce l'esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati o sospesi commette illecito deontologico

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n."429 del 23 novembre 2024, resa nota sul sito del Codice Deontologico il 16 giugno 2025, ha ribadito un principio essenziale: l'avvocato non può in alcun modo favorire o permettere l'esercizio abusivo della professione legale da parte di soggetti non abilitati o sospesi.

Fatto e decisione del CNF

Nel caso oggetto della pronuncia, l'avvocato è stato accusato di facilitare, attraverso modalità dirette o indirette, l'esercizio abusivo della professione da parte di un soggetto non abilitato. Il CNF ha accolto la segnalazione del CDD e riconosciuto il comportamento come illecito disciplinare, confermando la violazione dell'art. 36, comma 2, del Codice Deontologico Forense.

Motivazione e ratio giuridica

Secondo il Consiglio, l'avvocato non può:

  • Agevolare l'esercizio professionale di terzi non abilitati o sospesi;

  • Consentire che questi ricavino benefici economici, anche temporanei, dall'attività svolta.

La norma mira a tutelare l'onorabilità della professione e a prevenire danni derivanti da pratiche illecite o scorrette. Il CNF ribadisce la natura permanente del divieto e lo collega ad analoghe pronunce precedenti (sentenze n."5/2022, 102/2020, 197/2017, 45/2015, 51/2014).


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