Il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (prevista dall'art. 1 L. n. 18 del 1980) nei casi di malattie psichiche è stato oggetto della giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione (cfr. ordinanza 10.5.2017) ha ribadito un principio fondamentale già espresso in precedenti occasioni: l'indennità può essere riconosciuta anche a persone che, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana come nutrirsi, vestirsi, provvedere all'igiene personale e assumere correttamente i farmaci prescritti, necessitano di una presenza costante a causa di gravi disturbi intellettivi, cognitivi o volitivi.
Malattie psichiche e accompagnamento
La motivazione di tale riconoscimento risiede nell'incapacità di queste persone di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi e nei modi appropriati per salvaguardare la propria salute e dignità personale, evitando pericoli per sé o per gli altri. La Cassazione ha fatto riferimento a precedenti sentenze riguardanti psicopatie con incapacità di integrarsi nel contesto sociale. Sono stati citati casi specifici in cui l'indennità è stata riconosciuta a persone con deficit organici e cerebrali dalla nascita, incapaci di decidere autonomamente quando e come svolgere gli atti quotidiani, includendo non solo gli atti fisiologici ma anche quelli strumentali necessari nella vita sociale.
Altri casi specifici
Ulteriori esempi includono persone che, a causa di infermità mentali, manifestavano anche episodi di perdita di autocontrollo con conseguente pericolosità; soggetti con deficit mentali derivanti da lesioni cerebrali che compromettevano la loro sopravvivenza senza assistenza continua; individui con deterioramento delle facoltà psichiche che mostravano un'incapacità funzionale di compiere atti senza rischio di danno; e persone affette da grave oligofrenia con disturbi comportamentali, incapaci di comunicare e riconoscere oggetti, necessitando di assistenza continua per evitare danni. La Cassazione ha richiamato anche casi di psicosi schizofrenica paranoidea, oligofrenia medio-grave associata a cerebropatia e deficit intellettivo medio con psicosi schizofrenica in trattamento.
Incapacità di compiere atti quotidiani
In questo quadro, la capacità di compiere gli atti quotidiani deve essere intesa non solo come mera idoneità fisica, ma anche come capacità di comprenderne il significato e l'importanza per la propria condizione psico-fisica e dignità. La decisione sull'indennità di accompagnamento non si basa sul numero di atti che l'invalido non riesce a compiere, ma soprattutto sulle ricadute di tale incapacità, con particolare attenzione all'incidenza sulla salute e sulla dignità della persona.
La Cassazione ha precisato che anche l'incapacità relativa a un solo genere di atti può, per la loro rilevanza e imprevedibilità, attestare la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera.
In definitiva, la capacità di compiere gli atti quotidiani deve essere intesa in senso ampio, includendo la comprensione del loro significato e della loro importanza per la propria condizione psico-fisica e dignità. La decisione sull'indennità non si basa sul numero di atti che l'invalido non riesce a compiere, ma sulle ricadute di tale incapacità sulla salute e sulla dignità della persona. Anche l'incapacità relativa a un solo genere di atti può giustificare la necessità di un'assistenza giornaliera, data la loro rilevanza e imprevedibilità.