Le Sezioni Unite della Cassazione nell'esaminare le modalità di rilascio della procura speciale alle liti si sono soffermate sulla funzione di rilievo sociale dell'avvocato

Questione sottoposta alle Sezioni Unite

[Torna su]

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state investite, da due diverse sezioni della Corte stessa, di due questioni di massima di particolare importanza che verranno trattate congiuntamente, stante l'analogia degli argomenti trattati e delle conclusioni cui sono giunte le SS.UU.

Senza entrare nel merito dei fatti riguardanti i giudizi che hanno condotto all'intervento della Cassazione nella sua massima composizione, è qui sufficiente evidenziare che in entrambi i casi la contestazione riguardava le modalità di rilascio della procura speciale alle liti per proporre ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

In particolare, nel primo caso, deciso dalla Corte con sentenza n. 2075/2024 (sotto allegata), il dubbio sollevato dalla sezione rimettente riguardava la validità di una procura speciale che era stata rilasciata in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto stesso; mentre, nel secondo, rispetto al quale la Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 2077/2024 (sotto allegata), la sezione rimettente si era interrogata circa la validità o meno, di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, la cui copia digitalizzata veniva poi usata per la proposizione del ricorso per cassazione redatto in formato nativo digitale.

In entrambi i casi la Corte ha concluso il proprio esame ritenendo che entrambi i ricorsi, cui erano state allegate le procure in contestazione, erano ammissibili e come tali potevano essere sottoposti all'esame delle competenti sezioni della Corte.

Congiunzione materiale e contestualità della procura

[Torna su]

Nel caso oggetto della prima sentenza sopra citata, l'esame aveva in particolare riguardato "il requisito della "contestualità", spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura speciale e dell'autenticazione della relativa sottoscrizione", ritenendo che lo stesso non sia contemplato dal citato art. 83, "la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte, per cui è valida la procura speciale che - purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso - dia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l'appunto il ricorso per cassazione".

Mentre, nel caso oggetto della seconda sentenza di cui si è dato sopra conto, la discussione si era incentrata nella "portata applicativa dell'art. 83 c.p.c. e (nella) risoluzione dei contrasti interpretativi sulla fattispecie della "congiunzione materiale" tra procura e ricorso per cassazione redatti in modalità analogica", considerato che "L'assenza, "in natura", della "congiunzione materiale" tra procura cartacea e ricorso digitale è ancor più netta (..) nel caso di specie, in cui il ricorso e la copia digitale della procura «risultano depositati agli atti separatamente, e non vi è alcuna "congiunzione mediante strumenti informatici" tra i rispettivi documenti digitali".

Centralità del diritto di difesa

[Torna su]

In relazione alle questioni sopra poste, le Sezioni Unite hanno sostanzialmente evidenziato come, la necessità di assicurare la centralità del diritto di difesa, ha condotto l'interprete a declinare il "principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali". Nella medesima direzione, spiegano le Sezioni Unite, muove quella "tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggiore elasticità il requisito di specialità della procura, anche al fine dichiarato di evitare la definizione delle controversie in base a questioni meramente formali e favorire così la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto il profilo sostanziale".

Nella suddetta ottica, si colloca il ruolo del difensore rispetto al quale le Sezioni Unite, in entrambe le occasioni, hanno spiegato che "proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la "funzione di grande rilievo sociale" dell'avvocato assume una peculiare importanza nell'esercizio della giurisdizione, la quale, pertanto, non può svolgersi "senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall'esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell'operato della classe forense".

Quanto poi alla risoluzione delle specifiche questioni trattate nell'ambito dei due giudizi, si rappresenta che, con la sentenza n. 2075/2024, le Sezioni Unite hanno pronunciato il seguente principio di diritto "In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso".

Mentre, con sentenza n. 2077/2024, le Sezioni Unite, dando continuità all'orientamento della cassazione già formatosi sul punto, hanno enunciato il seguente principio di diritto "in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione".

Scarica pdf Cass. n. 2075/2024
Scarica pdf Cass. n. 2077/2024

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: