Per il Consiglio Nazionale Forense, la rilevanza deontologica del compenso eccessivo non è esclusa dal consenso del cliente

Compenso eccessivo e consenso del cliente

"L'avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdf, già art. 43 codice previgente) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l'illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento". Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 1/2023, pubblicata il 2 giugno 2023 sul sito del codice deontologico (sotto allegata).

Nella vicenda, a ricorrere al CNF è un avvocato sanzionato dal CDD di Venezia con la censura per aver per aver pattuito un compenso manifestamente sproporzionato all'attività svolta e da svolgere in relazione all'azione risarcitoria per responsabilità medica nei confronti di una USL per i propri assistiti.

A dire del ricorrente, con riferimento al capo di incolpazione con cui veniva contestata l'eccessività del compenso richiesto, il CDD avrebbe invece dovuto assolverlo da ogni responsabilità, essendo perfettamente legittima la pattuizione coi clienti.

Per il CNF, tuttavia, le doglianze del ricorrente non colgono nel segno. Come affermato dalla giurisprudenza domestica, infatti, ricorda il Consiglio, "a prescindere dalla validità del patto di quota lite, quanto rileva ai fini disciplinari è la valutazione in merito alla proporzionalità del compenso. Detta valutazione è stata svolta dal CDD con argomentazioni logiche e giuridiche condivisibili che lo hanno portato a considerare non proporzionato un compenso che superasse di gran lunga il doppio dei parametri all' epoca vigenti ed incidente per un quinto sull'importo risarcitorio accordato al cliente. Si tratta di una valutazione effettuata in linea con i princìpi consolidati espressi da questo Consiglio che ritiene si debba prima determinare quali siano i limiti di un compenso proporzionato con riferimento al caso concreto e, in seguito, parametrare se il compenso richiesto in concreto sia macroscopicamente debordante rispetto ai limiti sopra determinati (CNF 125/2022) anche a prescindere da un accordo con il cliente in tal senso (CNF 66/2022)".

Per cui, il ricorso merita accoglimento soltanto con riferimento alla doglianza relativa all'eccessività della sanzione applicata e in parziale modifica il CNF applica la sanzione dell'avvertimento.

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