I primi provvedimenti dei Tribunali che riconoscono la prededuzione al difensore della parte sia nel concordato minore che nella liquidazione giudiziale

Nuovo codice della crisi di impresa e prededuzioni

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Con l'entrata in vigore del nuovo testo normativo del Codice della crisi di impresa, si è riaperto un acceso dibattito, già più volte affrontato nella vecchia legge fallimentare, sulla prededuzione del compenso del difensore della parte.

Hanno affrontato la questione sia il Tribunale di La Spezia il quale, con provvedimento di ammissione al concordato minore del 12/12/2022 di un ricorrente sovraindebitato, ha riconosciuto la prededuzione al credito del legale della parte ricorrente, nonché il Tribunale di Reggio Emilia il quale, nel verbale di udienza del 02 maggio 2023 (sotto allegato), tenutasi per l'esame e la formazione dello stato passivo dei creditori, ha fornito importanti chiarimenti sulla prededuzione del compenso del difensore.

Prededuzione compenso avvocato: l'orientamento dei tribunali

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In particolare, con riferimento alla decisione del Tribunale di Reggio Emilia, si legge nel verbale, a pag. 16 e ss.: "rilevato che l'istanza ha ad oggetto il credito del professionista che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio; che l'art. 6 CCII, attribuisce carattere prededucibile, tra l'altro, ai crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di omologa degli adr o della presentazione della domanda di concordato preventivo, nei limiti del 75% del credito e a condiziona che l'adr sia omologato o il concordato preventivo sia aperto; che anche in tema di liquidazione controllata l'art. 277 CCII riconosce la prededucibilità ai crediti professionali sorti in funzione della procedura, peraltro senza l'indicazione di limiti quanto alla misura del loro soddisfacimento; ritenuto che le ipotesi espressamente disciplinate dal codice condividano la medesima ratio, da individuare nella volontà del legislatore di favorire la soluzione della crisi di impresa attraverso uno dei diversi strumenti messi a disposizione dal legislatore, assicurando i professionisti che a vario titolo abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di vedere riconosciute con un maggior grado di certezza le proprie ragioni di credito; osservato che anche la liquidazione giudiziale rientra tra gli strumenti a cui l'imprenditore può attingere per risolvere il proprio stato di crisi, in specie nei casi in cui vi siano i presupposti per la continuità aziendale; ritenuto, quindi, che non sarebbe ragionevole riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia quello degli ADR del concordato preventivo, perché tale determinazione il risultato di un'attività di studio e lavoro che almeno in parte coincide a prescindere dall'esito finale, che non può essere con certezza conosciuta al momento dell'accettazione dell'incarico; rilevato, in conformità a quanto si va sostenendo, che nel vigore della precedente legge fallimentare la giurisprudenza di legittimità era ferma nel riconoscere la prededuzione al credito dei professionisti che avessero assistito il debitore nella presentazione della domanda di fallimento improprio; ritenuto che con l'art. 6 CCII il legislatore della riforma abbia inteso codificare un principio fatto proprio dalla prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, che già in precedenza aveva riconosciuto carattere prededucibile ai crediti dei professionisti sorti in funzione della presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo, a patto che il primo fosse stato omologato o il secondo fosse stato aperto; che l'introduzione del limite del 75% solo con riferimento alle procedure concordate di soluzioni della crisi (ADR e concordato preventivo) appare giustificata dalla volontà di evitare una remunerazione eccessiva di tali crediti, trattandosi notoriamente di procedure con valori di attivo e passivo più elevati; ritenuto in definitiva che il dato letterale possa essere superato in via interpretativa in ragione dell'eadem ratio che accomuna le fattispecie considerate e che pertanto debba essere riconosciuto carattere prededucibile anche al credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziaria in proprio …".

Prededucibilità credito del legale: escluderla mortifica la ratio della normativa

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Seguiremo gli orientamenti dei diversi Tribunali, atteso che, escludere la prededucibilità del credito del legale delle parti ricorrenti nelle procedure di sovraindebitamento, mortifica molto la ratio di codesta normativa, atteso che il legale, pur di vedersi riconosciute le proprie ragioni creditorie per lo studio ed il lavoro svolto, avrà interesse a farsi saldare il compenso fuori dalle procedure, rendendo, di conseguenza, antieconomica, la stessa procedura.

E certamente non era questa la ratio a cui il legislatore si ispirava nel momento in cui rivedeva le prededuzioni dei compensi per il legale della parte e per i gestori.

Scarica pdf trib. Reggio Emilia 2.5.2023
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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