Il diritto al compenso dell'avvocato che ha preparato il contratto su incarico del cliente, non è compromesso dal fatto che le parti poi decidano di non sottoscriverlo

Compenso all'avvocato che prepara il contratto anche non firmato

All'avvocato che riceve l'incarico di redigere un contratto spetta il compenso per l'attività svolta, anche se poi le parti non lo sottoscrivono. Il contratto predisposto dal legale, anche se per un motivo o l'altro non viene formalizzato, non lo priva del diritto a vedere compensata l'attività svolta.

Lo ha precisato la Cassazione nell'ordinanza n. 2788/2023 (sotto allegata) al temine della vicenda che si va ad illustrare.

Un avvocato ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento delle proprie spettanze in relazione all'attività giudiziale e stragiudiziale svolta per un cliente. Questi però si oppone alla richiesta del legale, che in sede di appello ottiene il riconoscimento di una somma di € 3.184,48, anche se la Corte esclude che allo stesso spetti il compenso per la redazione del contratto solo perché non è giunto alla stesura dell'accordo definitivo. Per la Corte solo la stipula di un contratto vero e proprio fa sorgere il diritto dell'avvocato al compenso. Le bozze preparative sono del tutto irrilevanti.

Decisione che l'avvocato impugna in Cassazione, che accoglie il motivo in cui il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del compenso per la redazione del contratto.

Per l'avvocato infatti l'attività svolta in relazione alla stipula, che viene equiparata dalla tabella all'attività di redazione del contratto, deve essere comunque compensata, anche se il contratto predisposto poi non viene sottoscritto dalle parti.

Tesi che la Cassazione sposa completamente affermando che l'avvocato "anche nel caso in cui il contratto da lui redatto su incarico del cliente non sia formalmente stipulato dai relativi contraenti, ha il diritto, come in generale accade per il caso di mancato completamento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, di ricevere il relativo compenso, il quale, in mancanza di accordo tra le parti, dev'essere determinato, avendo riguardo ai criteri (compatibili) esposti, dal giudice di merito (non in forza del punto f della Tabella D, che, come detto, presuppone il suo completamento, ma) in ragione di quanto isolatamente previsto, per le singole prestazioni professionali effettivamente svolte (le quali, appunto, costituiscono, al pari del lavoro preparatorio, 'l'opera prestata' dal professionista: art. 6 del capitolo III cit.), dalle singole voci della relativa tariffa o, in mancanza, in via equitativa ai sensi dell'art. 2233 c.c.".

Scarica pdf Cassazione n. 2788/2023

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