Quando la sentenza di condanna interviene dopo che il D.Lgs. n. 7/2016 ha abrogato diverse fattispecie penali, anche le statuzioni civili vengono travolte, salva la facoltà della parte di agire nell'apposita sede civile

Reato abrogato: statuizioni civili da revocare

La condanna relativa ad uno dei reati abrogati dal D.Lgs. n. 7/2016 comporta l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ma anche la conseguente revoca delle statuizioni civili, anche se la parte civile ha sempre la possibilità di agire nella apposita sede per chiedere i danni e l'applicazione eventuale della sanzione civilistica, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 43829/2022 (sotto allegata).

Pronuncia che chiude la vicenda iniziata con la condanna di una donna per il reato di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.

Decisione che in sede di appello viene ribaltata con l'assoluzione della donna perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (alla luce della abrogazione del relativo articolo avvenuta per mezzo del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016) con conferma delle statuizioni civili relative al risarcimento del danno.

L'imputata però nel ricorrere in Cassazione fa presente che non è corretta la conferma da parte della Corte di Appello delle statuizioni civili.

Motivo che la Cassazione accoglie perché fondato in quanto, come già chiarito dalle SU, in caso di sentenza

di condanna relativa a uno dei reati abrogati dal dlgs n. 7/2016, la dichiarazione secondo cui "il fatto non è più previsto dalla legge come reato" comporta anche la revoca dei capi della sentenza che si riferiscono agli interessi civili, ferma restando la possibilità per la parte civile di poter azionare la relativa azione civile per il risarcimento del danno e la eventuale applicazione della sanzione pecuniaria civile.

Leggi anche Scrittura privata falsa: non è (più) reato

Scarica pdf Cassazione n. 43829/2022

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: