L'amministratore di condomino, titolare di attività soggette a controlli periodici per la prevenzione degli incendi è sanzionatile penalmente se non presenta la richiesta di rinnovo periodico della conformità

Responsabilità penale dell'amministratore di condominio

L'amministratore di condominio che subentra al precedente, se non richiede il certificato di prevenzione incendi va incontro alla responsabilità penale prevista dall'art. 20 del dlgs n. 139/2006 che ha disposto il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229."

Per tale richiesta infatti non ci sono limiti temporali da rispettare. La normativa non prevede alcun termine finale da rispettare, per cui, se il precedente amministratore non ha provveduto nel presentare la richiesta, è onere dell'amministratore subentrante provvedere in tal senso. Questo il contenuto della breve ordinanza n. 39218/2022 (sotto allegata) della Cassazione.

Omessa richiesta di rinnovo conformità antincendio: sanzioni

L'art. 20 del Dlgs n. 139/2006 considera tale adempimento talmente importante che prevede la sanzione dell'arresto fino a un anno e l'ammenda da 258 e 2.582,00 euro per chi, nella sua qualità di titolare di attività soggette ai controlli di prevenzione antincendi omette di presentare sia la segnalazione certificata di inizio attività che la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

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Scarica pdf Cassazione n. 39218/2022

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