In caso di postumi invalidanti conseguenti a malpractice medica l'azione risarcitoria è soggetta a un temine prescrizionale la cui decorrenza ha inizio quando il paziente ha percezione della malattia 

Prescrizione azione risarcitoria dalla percezione della malattia

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La Cassazione nella pronuncia n. 29760/2022 (sotto allegata) ribadisce che il dies a quo della prescrizione per l'azione di risarcimento del danno da malpractice medica decorre dal momento in cui si ha la percezione della malattia, non da quando la stessa si aggrava.

La vicenda processuale

Un paziente, vittima di un sinistro stradale, che gli ha causato la frattura della scapola e la lussazione della clavicola, viene sottoposto a due interventi chirurgici. In occasione del primo intervento i sanitari gli cagionano con colpa una lesione neurologica consistente nella lesione del plesso brachiale da cui residuno postumi invalidanti che rendono necessario un secondo intervento chirurgico per neuro lisi del plesso brachiale a Cannes in Francia. Ragione per la quale il paziente conviene in giudizio l'Asl responsabile per chiedere il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da malpractice medica.

Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo decorso il termine di prescrizione del diritto a risarcimento del danno. La lesione nervosa posta in essere dai sanitari in occasione dell'intervento del 1991 è stata confermata in occasione del successivo intervento eseguito in Francia nell'aprile del 1992. Il paziente già a quell'epoca avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, comprendere la rilevanza e l'estensione naturalistica e giuridica della lesione per azionare il giudizio risarcitorio. La decisione, appellata dal paziente, viene nuovamente rigettata.

La prescrizione non decorre dall'aggravamento?

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Nel ricorso in Cassazione il paziente contesta la decisione che per la seconda volta lo ha visto soccombente per omessa motivazione su un fatto decisivo e falsa applicazione del principio sulla "normale diligenza dell'uomo medio", in relazione alla decorrenza dei termini di prescrizione.

Per il ricorrente la Corte ha errato nel fissare al 3 aprile 1992 la decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio, a causa del mancato esame della documentazione prodotta in giudizio, comprendente una relazione medica e diverse consulenze specialistiche dalle quali non è mai emersa riferibilità alcuna alla lesione del 1991. Costui ritiene che nel 1992 non avrebbe potuto attivare, con l'ordinaria diligenza, l'azione risarcitoria perché in quel momento non vi erano indicatori della correlazione con l'intervento dell'anno precedente.

Dies a quo prescrizione: dalla percezione della malattia

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Ricorso che la Cassazione dichiara inammissibile, alla luce dell'inammissibilità dei due motivi sollevati. Deve ritenersi infatti consolidato il principio di diritto secondo il quale "il termine di prescrizione diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli articoli 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo."

Con i motivi di ricorso il paziente non ha denunciato la disapplicazione o la non corretta applicazione del principio di rito menzionato, ma ha formulato un apprezzamento di merito desumibile dall'esame della documentazione sanitaria prodotta e alternativo a quello compiuto dalla Corte di appello. Apprezzamento in base al quale il momento della percezione esatta della patologia in relazione alla decorrenza del termine prescrizionale, avrebbe dovuto essere fissato, a suo dire, non nel 1992, bensì negli anni 2016 - 2017, anni in cui in realtà si è verificato l'aggravamento delle sue condizioni di salute. La doglianza però non considera che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove é attività riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Scarica pdf Cassazione n. 29760/2022

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