Per la Cassazione conta la volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale

Pertinenze e accessori: differenze

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Secondo la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 28613/2022 sotto allegata), nella categoria delle pertinenze rientrano le cose - dotate di autonomia - che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all'ornamento di un'altra cosa, di contro, per accessori si devono intendere tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale, oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene.

Articoli del codice civile

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Art. 817 c.c.: Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Art. 818 c.c.: Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non diversamente disposto (667,1477,1617,2811,2912). Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (816, 515 c.p.c.). La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (819,247,862,863 c.n.).

La vicenda giudiziaria

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D.L. e P.G. convennero in giudizio innanzi il Tribunale di Foggia F.G. e A.C., domandando l'accertamento della responsabilità dei convenuti per inadempimento contrattuale nonché, la condanna dei medesimi al risarcimento del danno da ritardata consegna dell'immobile.

Esposero gli attori di aver concluso -in data 20 dicembre 2004 e con la mediazione dell'Agenzia Immobiliare di R.M., contratto preliminare di acquisto con il quale F.G. e A.C. si impegnavano a far vendere da una società un immobile in Foggia.

Concluso il contratto definitivo in data 7 aprile 2005, ed avvenuta l'immissione nel possesso del bene in data 5 luglio 2005, gli attori avevano constatato l'asportazione dall'immobile di una serie di beni accessori, quali sanitari, luci, mobilia, impiantistica.

F.G. e A.C., costituitisi in giudizio, contestarono la fondatezza della domanda, deducendo che nel contratto non era previsto il trasferimento di accessori diversi da quelli previsti nel contratto. Chiesero e ottennero, la chiamata in causa del mediatore M.R., per essere da quest'ultimo manlevati in caso di condanna.

Costituitosi anche M.R., il processo venne poi dichiarato interrotto per la morte di G.P., e successivamente riassunto nei confronti degli eredi del medesimo D.L.A., A.P. e G.P.

Svolta attività istruttoria, il Tribunale di Foggia rigettò tutte le domande attoree.

Proposto appello, la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 756/2016, in accoglimento del gravame accertò l'inadempimento di F.G. e A.C. in relazione all'asporto di alcuni beni, mentre disattese la domanda di risarcimento danni da ritardata consegna.

Condannò quindi F.G. e A.C. al risarcimento dei danni.

Avverso la decisione della Corte d'appello barese propongono ricorso F.G. e A.C.

La decisione della Cassazione

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Il ricorso censura la decisione della Corte barese, per avere la medesima erroneamente applicato l'art. 818 c.c. anche agli accessori, esclusi invece da tale ultima previsione, argomentando che il trasferimento anche degli accessori presupponeva una espressa ed esplicita previsione. Argomenta, ulteriormente, il ricorso che la clausola inserita nel contratto, relativa all'obbligo di consegnare l'immobile unitamente a tutti gli accessori e nello stato di fatto in cui si trovava lo stesso, dovrebbe essere intesa come clausola di stile che, ordinariamente inserita negli atti di trasferimento, risulterebbe priva di efficacia negoziale, riferendosi unicamente alle condizioni statiche, di conservazione e manutenzione dell'immobile.

I due motivi sono infondati.

Correttamente, infatti, la Corte d'appello barese ha richiamato ed applicato la distinzione tra pertinenze ed accessori.

Il primo concetto, infatti, viene direttamente definito dal Codice civile come quelle cose - dotate di autonomia - che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all'ornamento di un'altra cosa (art. 817 c.c.). Per accessori, invece, devono intendersi tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale, oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene al quale sono materialmente uniti, a differenza delle pertinenze per le quali non opera un vincolo di necessaria contiguità fisica, necessitando invece il vincolo funzionale (Cass. sez. II - sentenza n. 2804 del 02/02/2017; Cass. sez. II, Sentenza n. 2278 del 19/03/1990).

Sebbene la categoria degli accessori non riceva dal Codice civile una definizione generale al punto da aver determinato in parte della dottrina dubbi sulla sua effettiva autonomia, il suo reiterato richiamo in diverse previsioni codicistiche (art. 179, primo comma, lett. c),1007,1477,1617 e2912 c.c.) e talvolta agli artt. 1617 e 2912 c.c., in specifico ma distinto accostamento rispetto alle pertinenze, ha già in passato indotto questa Corte ad affermarne l'autonomia rispetto alle pertinenze (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 29/10/1969, la quale ha chiarito che l'accessorio non si identifica con la pertinenza, della quale costituisce al più, l'elemento oggettivo, col quale deve concorrere, per aversi pertinenza, una volontà effettiva di destinazione da parte degli aventi diritto).

Rispetto alla categoria degli accessori, quindi, la categoria delle pertinenze si caratterizza per un duplice specifico profilo, costituito dall'esistenza di una specifica volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente una cosa al servizio di un'altra (Cass. sez. II - ordinanza n. 12440 del 19/04/2022; Cass. sez. VI - 2, ordinanza n. 12731 del 14/05/2019) e, appunto, della "durevolezza" del vincolo funzionale.

Esemplificativo, sul punto, è l'orientamento di questa Corte in tema di arredi e mobili, essendo stato affermato il principio per cui ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale -avuto riguardo alle cd. pertinenze "urbane" e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici- è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell'idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché, del requisito soggettivo dell'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale; sicché, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata (Cass. sez. VI- 2, Ordinanza n. 12731 del 14/05/2019; Cass. sez. I - Ordinanza n. 11970 del 16/05/2018).

La distinzione tra pertinenze ed accessori presenta evidenti ricadute su varie fattispecie ed in particolare sull'ipotesi di alienazione del bene principale, in quanto per gli accessori viene a porsi il problema della possibilità di applicare o meno il disposto di cui all'art. 818, primo comma, c.c., norma dettata espressamente per le sole pertinenze.

Senza, quindi, entrare nella individuazione del regime generale applicabile agli accessori -profilo che esula dalla decisione- è sufficiente rammentare che, per l'ipotesi della vendita del bene principale, l'art. 1477 c.c. prevede espressamente l'obbligazione di consegnare la cosa venduta "insieme con gli accessori le pertinenze e i frutti dal giorno ", in tal modo risolvendo direttamente -almeno nel caso della compravendita- il problema del rapporto tra trasferimento del bene principale e destinazione degli accessori.

Di tale previsione - espressamente menzionata nella decisione - la Corte d'appello di Bari ha, quindi, fatto diretta - e corretta - applicazione, avendo congiuntamente applicato due distinte norme: l'art. 818 c.c., quanto alle pertinenze vere e proprie, l'art. 1477 c.c., quanto agli accessori.

Infondata, pertanto, è la tesi del ricorso che attribuisce alla decisione della Corte barese la diretta applicazione dell'art. 818 c.c. anche agli accessori.

Da tali considerazioni discende, poi, anche l'infondatezza dei motivi di ricorso in esame, nella parte in cui essi argomentano l'assenza di previsioni contrattuali che prevedessero la cessione anche degli accessori, da ciò volendo desumere che questi ultimi erano esclusi dalla vendita.

Scarica pdf Cass. n. 28613/2022
Vedi anche:
Il contratto di compravendita

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