Il risarcimento dei danni endofamiliari, le ipotesi più frequenti, la giurisprudenza della Cassazione in materia

Il danno endofamiliare nella famiglia

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Le ipotesi più frequenti sono quelle di richiesta di risarcimento per violazione del dovere di fedeltà.

La Corte di Cassazione ha sancito che anche in caso di violazione di doveri matrimoniali, un eventuale risarcimento del danno non patrimoniale deve trovare la base, secondo i principi definiti dalle Sezioni Unite nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 in una violazione "grave" dei diritti inviolabili della persona.

Nel diritto di famiglia, caratterizzato dal diritto di ciascun coniuge di separarsi e divorziare, ciascuno può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio.

Con il matrimonio, infatti, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo "ius in corpus" valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un "diritto inviolabile" di ognuno nei confronti dell'altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge.

Violazione obbligo di fedeltà

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Secondo questa costruzione normativa, se l'obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall'ordinamento è costituita dall'addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sé a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta.

Oltre alla richiesta di addebito vi sono comunque casi in cui e' possibile richiedere il risarcimento dei danniI e cioè quando la parte istante riesca a provare che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo alla lesione di un diritto Costituzionalmente garantito, in particolare il diritto alla salute del coniuge tradito. La richiesta risarcitoria sarà ammissibile anche ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.

Quindi, non e' l'inadempimento in sé la fonte di risarcimento, ma il fatto che quella determinata azione abbia leso un bene costituzionalmente protetto.

Rapporti tra genitori e figli

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Altre ipotesi di risarcimento dei danni endofamiliari sono quelle che coinvolgono i rapporti tra genitori e figli.

La Corte di Cassazione ?ha più volte confermato la condanna al risarcimento del danno a carico del genitore che aveva rifiutato il riconoscimento del figlio o che si era disinteressato del suo sviluppo, pur avendo consapevolezza della sua nascita.

Sia le pronunce delle Corti di legittimità che quelle di merito, sono propense a riconoscere il danno derivante dal comportamento dei genitori che risultino inadempienti ai doveri di educazione ?o agli obblighi di cura valutando come fonte di responsabilità la «insanabile lontananza emotiva» di un genitore che si limiti a contribuire al mantenimento dal solo punto di vista economico.

Nei casi di risarcimento di danni endofamiliari debbono ricorrere i presupposti di cui all'art. 2059: è infatti necessario che la condotta produca un danno ingiusto, inquadrabile nel danno non patrimoniale di natura esistenziale, da valutarsi in base agli atti acquisiti al processo e parametrato, tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute. E' altresì richiesto che il comportamento vìoli un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità o la salute della persona, e sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva o con reiterati comportamenti violenti e gravemente intimidatori.

Motivi di risarcimento dei danni endofamiliari

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Possono porsi come motivo di risarcimento dei danni endofamiliari:

a) l'abbandono del figlio, alla luce delle conseguenze dannose cagionate dalla condotta del genitore nei confronti del figlio sia in punto sofferenza ingiusta (turbamento interiore), perché privato della figura genitoriale, sia in ordine alla sua evoluzione fisio-psichica, anche considerando l'intensità dell'elemento soggettivo dell'illecito, specie se il genitore ha deliberatamente deciso di trascurare il bambino;

b) la deprivazione per i figli della figura genitoriale, a causa del comportamento consapevole e colposo del genitore, pur in presenza di regolare mantenimento. La mancanza di supporto nel corso del tempo deve ritenersi non aver consentito al figlio un percorso di vita e di crescita qualitativamente differente rispetto a quello che avrebbe potuto avere, dovendo per l'effetto ritenersi privato di diverse attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica.

c) la mancanza del sostegno morale e materiale alla prole, in particolare per non aver potuto intraprendere gli studi universitari;

d) quando, a seguito della separazione dei genitori, uno di questi, intraprendendo una relazione extraconiugale e lasciando la casa coniugale, non provveda economicamente, nonostante le decisioni giudiziarie in merito, al sostentamento dei figli e non si curi dei loro bisogni, rifiutando dolosamente ogni contatto e ogni tentativo di ristabilire con gli stessi una relazione affettiva;

e) la dichiarazione pubblica della esistenza di un rapporto di fidanzamento con l'amante e la gravità delle offese rivolte al marito anche tramite Facebook - con elezione dello status di "separato" prima dell'instaurazione del procedimento di separazione - sono sufficienti a ritenere lesa la dignità e la reputazione del coniuge, attesa la oggettiva lesività della sfera psico-fisica, per la sofferenza morale e psicologica subita dal medesimo, con conseguente diritto al risarcimento del danno;

f) l'inadempimento delle condizioni di separazione e di divorzio, l'elusione sistematica dei provvedimenti sull'affidamento stabiliti dal giudice della separazione, il comportamento ostile attuato dal genitore affidatario nei confronti dell'altro,

g) le ripetute minacce, nella misura in cui ingenerino a vittima uno stato di ansia e di preoccupazione;

h) la condotta del coniuge che con ingiurie, sebbene non dirette all'altro coniuge, ma ai suoi genitori, abbia leso il decoro dello stesso. Tale lesione, difatti, si verifica quando sussiste uno stretto legame parentale fra la persona cui le offese sono comunicate e quella cui si riferiscono, traducendosi tale condotta in una mancanza del rispetto che, quale componente della dignità umana, è dovuto a ciascuno.

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