Ai fini dell'art. 612 bis c.p. rilevano anche le comunicazioni minatorie o moleste dirette a soggetti diversi dalla vittima ma alla stessa legate perché il soggetto agente è consapevole che la stessa ne verrà informata

Stalking: rilevano anche le condotte indirette

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Rilevano ai fini della integrazione del reato di stalking anche le condotte moleste che il persecutore mette in atto tramite persone vicine affettivamente alla vittima principale, perché il soggetto agente è consapevole che delle stesse ne verrà informata. Questa l'importante precisazione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 26456/2022 (sotto allegata) che accoglie il ricorso della parte civile.

La vicenda processuale

La Corte di Appello conferma la condanna dell'imputato per il reato di atti persecutori, ma in riforma della decisione di condanna di primo grado però lo assolve dal reato di atti persecutori commessi nei confronti di un altro soggetto, revocando le statuizione civili. L'assoluzione si basa sulla assenza del requisito della reiterazione della condotta.

Atti persecutori anche tramite l'amica

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L'imputato

nel ricorrere in Cassazione invoca le attenuanti generiche. La parte civile invece denuncia l'erronea applicazione della norma che contempla il reato di atti persecutori. La stessa contesta il mancato riconoscimento del requisito della reiterazione, perché dalla motivazione della sentenza in realtà tale requisito emerge: messaggi, telefonate, il palesare il proprio ritorno sulla pagina Facebook della persona offesa con like e richieste di amicizia, contatti indiretti anche tramite l'amica intima della persona offesa e il progredire delle molestie e minacce in episodi ulteriori risalenti al 2018 e oggetto di denunce, contrastano con la decisione di assoluzione ai danni della ricorrente. Senza dimenticare che la stessa, ai tempi del reato, aveva solo 15 anni e che a causa di questa situazione è perfino giunta a tentare il suicidio.

Integrano stalking anche le condotte "indirette"

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La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, mentre ritiene fondato quello della parte civile in relazione alla pronuncia assolutoria.

In effetti dalla sentenza emerge che l'uomo abbia tenuto nei confronti della ricorrente diverse e reiterate condotte di stalking: contatti su Facebook, anche indirettamente tramite una sua amica, a cui inviava messaggi di testo e vocali in cui dichiarava di non essere lui la causa dei tentativi di suicidio della vittima.

Condotte che provocavano alla stessa un continuo stato d'ansia, con attacchi di panico, come risultante da certificato medico da cui emergeva: "malessere con tachicardia e pallore cutaneo, algia sottoscapolare destra intermittente, paziente nota per attacchi di panico in terapia domiciliare."

La Cassazione ritiene erronea la decisione del giudice di secondo grado: "laddove espunge dal novero delle condotte in rilievo quelle "indirette "tenuti nei contatti avuti con la (…) chiamando in causa anche la (….):"

"La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'assegnare rilevanza, ai fini della integrazione della condotta tipica prevista dall'art. 612-bis cod. pen., anche alle molestie c.d. "indirette".

Si è affermato che possono rilevare anche comunicazioni di carattere molesto o minatorio dirette a destinatari diversi dalla persona offesa ma a quest'ultima legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (arg. da Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F.)

Si è ribadito che l'evento, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa (Sez. 6 n. 8050 del 12/01/2021, che ha ritenuto legittima la valutazione non solo delle minacce o molestie rivolte alla persona offesa dall'imputato, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell'unitaria condotta persecutoria; sul tema delle molestie indirette si veda anche Sez. 5, n. 323 del 14/10/2021).

Leggi anche Il reato di stalking o atti persecutori

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