La notifica del ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo

Coniugio, parentela e affinità

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I coniugi sono legati da un rapporto specifico definito 'rapporto di coniugio' e, dunque, giuridicamente non sono né parenti né affini.

Differenza tra parentela e affinità

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L'art. 74 del codice civile recita "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (cosiddetto rapporto di consanguineità), sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo."

Invece, l'art. 78 del codice civile recita"L'affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge". In punto a ciò è opportuno precisare che gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro.

Pertanto, in virtù di quanto richiamato, appare necessario precisare che nel caso di instaurazione del procedimento di Amministrazione di sostegno i soggetti che dovranno essere informati sono esclusivamente i parenti e gli affini del beneficiario/a di amministrazione di sostegno.

Esempio per l'obbligo della notifica

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Ragion per cui, dirimente risulta il seguente esempio in richiamo ad un ipotetico caso di specie:

Soggetti dell'esempio: Tizio (figlio di Caietta), Caia (coniuge di Tizio), Caietta (madre di Tizio) e Sempronio (marito di Caietta e padre di Tizio);

Instaurazione del procedimento: Tizio (figlio della beneficianda e ricorrente) instaura il procedimento in favore di Caietta (madre del ricorrente e destinataria dell'amministrazione di sostegno);

Consenso e notifica del procedimento di ADS: Tizio (figlio e ricorrente) dovrà ottenere il modulo del consenso da parte di tutti i parenti entro il 4° e di tutti gli affini entro il 2°, oppure procedere con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza solo ai parenti entro il 4° di Caietta e agli affini entro il 2° sempre della stessa Caietta.

Conclusioni

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Ciò significa che i parenti della beneficianda Caietta (destinataria del procedimento di ADS) sono i suoi fratelli/sorelle, i suoi figli/e, i suoi nipoti, i suoi cugini/e e (se ancora in vita) i suoi genitori. Invece, gli affini della beneficianda Caietta sono i parenti di Sempronio, ossia del proprio coniuge, e quindi i fratelli/sorelle di Sempronio e i nipoti di Sempronio.

Ergo, Caia in quanto coniuge di Tizio (figlio della destinataria di ADS e ricorrente), non rientra assolutamente nel novero dei parenti o degli affini del beneficiario di amministrazione di sostegno e non dovrà essere notificata.

Stefano Raffaele Collazzo

Studio Legale Vitulo - Bologna (BO)

tel. 0510827368


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