La risposta dell'Agenzia delle Entrate nel caso di due coniugi che hanno presentato domanda per l'omologazione della separazione consensuale

Separazione, sì alle agevolazioni fiscali per il mutuo

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Sarà possibile accedere alle agevolazioni fiscali anche sul mutuo contratto per dare esecuzione agli accordi di separazione. Così l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 260 dell'11 maggio 2022 (in allegato), che fornisce chiarimenti circa l'applicazione dell'esenzione per gli atti di separazione prevista dall'art. 19 della legge n.74/1987. Il caso di specie riguarda due coniugi che hanno presentato domanda per l'omologazione della separazione consensuale.

Accordi di separazione

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Negli accordi di separazione, era stato stabilito che l'immobile (residenza familiare e acquistato a suo tempo dai coniugi in regime di comunione di beni) venisse attribuito per intero al marito con l'obbligo dello stesso di corrispondere alla moglie, contestualmente all'atto di trasferimento, una somma destinata anche all'estinzione del finanziamento già contratto congiuntamente dai coniugi nel 2016, punto essenziale per dare esecuzione alla soluzione della crisi coniugale. I dubbi delle Entrate rigurdavano la possibilità di inserire anche il mutuo contratto per l'esecuzione degli accordi di separazione nell'ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art.19 della legge n.74 del 1987, rendendolo così esente da imposta di bollo e di registro e dalle altre imposte.

La giurisprudenza della Cassazione

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Ebbene, ricostruendo la giurisprudenza della Cassazione, le Entrate hanno ritenuto che anche il mutuo contratto rientri tra gli atti fiscalmente agevolati. In primis, in una controversia concernente l'agevolazione "prima casa" usufruita dagli ex coniugi per l'acquisto di un immobile, poi rivenduto a terzi prima dello scadere dei cinque anni dall'acquisto, ha affermato che «la ratio della L. n. 74 del 1987, articolo 19, (...) e? quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede (...) ed, infatti (...) la L. n. 74 del 1987, articolo 19, dispone in via assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi». (cfr. ordinanza del 21 marzo 2019, n. 7966; anche risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019).

Con riferimento al caso di specie il contratto di mutuo stipulato dall'ex coniuge può essere, per il Fisco, ricompreso «tra i contratti della crisi coniugale, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi» e pertanto può essere fatto rientrare tra quelli che l'ordinanza della Cassazione n. 4144/2021 considera quali «atti realizzativi degli accordi coniugali che debbono dunque farsi rientrare nella nozione di atti relativi al procedimento di separazione o divorzio».

scarica pdf risposta interpello Ag. Entrate n. 260/2022

Foto: 123rf.com
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