Il testamento, ex art. 587 del codice civile, è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse

Come fare testamento

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Il testamento è un documento molto importante nella giurisdizione italiana e internazionale perché permette di decidere come disporre dei propri beni in case di morte naturale o improvvisa. Chi redige o fa redigere il testamento per disporre dei suoi beni in caso di morte viene chiamato testatore mentre gli enti e le persone che ricevono i beni sono i beneficiari.

Secondo il nostro Codice civile "il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse".

Fatta questa premessa, dal punto di vista formale, è possibile scegliere tra diversi modi di fare testamento. Vediamoli nel dettaglio.

Il testamento olografo

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Il testamento olografo, disciplinato dall'art. 602 del Codice civile, è il testamento più semplice e facile di tutti. In questo caso il testatore non deve fare altro che scrivere di proprio pugno l'intero testamento, datarlo e firmarlo. Non sono ammessi mezzi alternativi alla scrittura di propria pungo come:

  • La scrittura a macchina.
  • La scrittura per mezzo del computer.
  • La scrittura di una seconda persona.

In tutti questi casi, anche un testamento correttamente datato e firmato perderebbe la propria validità in quanto non è possibile determinare se le volontà del testatore sono state realmente rispettate o se lo stesso è stato persuaso, convinto o forzato a disporre dei suoi beni in un certo modo piuttosto che un altro.

Per procedere alla redazione di questo testamento quindi è importante che l'intera disposizione testamentaria dei beni sia scritta di pugno, datata a e sottoscritta dal diretto interessato. Come precisato dalla Cassazione con la recente sentenza n. 42124/2021 il testatore può anche scrivere il testamento in stampatello, anche se non è abitudine del soggetto scrivere in questo modo, l'importante è che lo scritto sia riconducibile a chi esprime in esso le sue volontà testamentarie.

Il testamento pubblico

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Il testamento pubblico è il tipo di testamento probabilmente più utilizzato in Italia. Il testatore in questo caso deve rivolgersi a un notaio che, con l'ausilio di due testimoni diretti, mette per iscritto e certifica l'autenticità delle volontà del dichiarante.

Anche in questo caso sussistono dei requisiti che non possono essere ignorati per verificare l'autenticità del documento. Il testamento infatti deve essere datato e firmato non solo dal testatore, ma anche dai due testimoni e dal notaio stesso; se il testatore non può firmare il documento lo deve indicare e certificare.

Requisiti dei testimoni nel testamento pubblico

Abbiamo visto che per la redazione di un testamento pubblico occorrono due testimoni. Questi, ai fini della validità del procedimento devono essere in possesso di determinati requisiti:

  • non devono avere interessi precisi nell'atto;
  • non devono essere coniugi del testatore o del notaio e non avere con essi nessun grado di parentela;
  • devono aver raggiunto la maggiore età;
  • devono avere facoltà di sottoscrivere l'atto;
  • devono avere il pieno esercizio dei propri diritti civili;
  • devono essere in grado di sottoscrivere l'atto stesso e non essere ciechi, sordi o muti;
  • devono essere cittadini italiani o stranieri risiedenti in Italia.

Il testamento segreto

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Sebbene poco utilizzato il testamento segreto è previsto e disciplinato dal nostro ordinamento civile. In questi casi il testatore consegna al notaio e alla presenza di due testimoni il testamento già chiuso e sigillato.

Un testamento di questo tipo può essere scritto anche da terzi, a macchina e al computer, ma in questo caso il testatore deve apporre la propria firma su ogni foglio della scheda testamentaria, se invece in cui viene redatto interamente dal testatore a mano è sufficiente la firma in fondo al documento.

Un testamento di questo genere è valido anche se al suo interno non reca nessuna data in quanto il notaio sull'involucro sigillato è tenuto ad apporre la data, ad indicare i testimoni e a scrivere l'atto di ricevimento, che viene sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio stesso.


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