A seguito della sentenza n. 266 del 2004 con la quale la Corte Costituzionale, "dopo aver tenuto conto, da un lato, dei progressi della scienza biomedica, che, ormai, attraverso le prove genetiche od ematologiche consentono di accertare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione e, dall'altro, della difficoltà pratica di fornire la prova pratica dell'adulterio, nonché dell'insufficienza di tale prova ad escludere la paternità", ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 235 comma 1° n. 3 c.c., è ora possibile, secondo la Cassazione (Sent. n. 8356/2007), dare ingresso alle prove genetiche e a quelle ematologiche volte ad accertare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, indipendentemente dalla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
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