Nuovi profili del reato e strumenti per la difesa della vittima di cyberbullismo perpetrato attraverso i social network

Cos'è il cyberbullismo

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Prima ancora di affrontare la tematica dei mezzi che la l'ordinamento penale mette a disposizione per la vittima di questo reato diamo la definizione di "Cyberbullismo".
Trattasi della condotta delittuosa e penalmente illecita integrata da chiunque pone in essere "…qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
La legge di riferimento è la Legge n.71 del 2017.
Analizziamo, dunque, la condotta sanzionata dalla norma.

La condotta del cyberbullo: le caratteristiche

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Il cyberbullo pone in essere, come indicato dalla normativa di riferimento su citata, condotte volte alla aggressione, alla pressione, al ricatto della vittima.
La caratteristica principale che distingue questo reato è data dal mezzo utilizzato per l'integrazione del medesimo, ossia l'uso di mezzi telematici, contenuti online. Tale circostanza consiste nella condizione necessaria per l'integrazione del reato in questione.

Qual è lo scopo del cyberbullo

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Utilizzare gli strumenti informatici e telematici con la finalità di esercitare una forma di pressione sulla vittima, isolandolo dal suo contesto di riferimento e provocando in lui delle serie conseguenze dannose per la sua persona (tra cui le umiliazioni).

Cyberbullismo a mezzo social network

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L'avvento e lo sviluppo sempre più incalzante delle tecnologie e dei social network hanno portato alla conseguenza che i medesimi spesso diventano contesti in cui, aldilà del divertimento e dello svago, vengono poste in essere delle condotte delittuose.
Basti pensare ai procedimenti penali per diffamazione a mezzo social network, minacce aggravate, e altri reati a dimostrazione di come spesso si confonda un contesto conviviale con la possibilità di comportarsi come più si ritiene opportuno, senza rispettare la legge.
Ma quali sono gli strumenti che la vittima ha a disposizione per difendersi?

Strumenti per la difesa della vittima del reato di cyberbullismo

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Innanzitutto il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informarne i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
È possibile ricorrere, altresì, alla procedura di ammonimento. In tal caso il Questore convoca il minore con almeno un genitore.
Il minore che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso via internet. Se non vi provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
Diversamente l'esercente la potestà genitoriale (o il tutore) potrà attivarsi e depositare una denuncia querela per i reati di cui agli artt. 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) del Codice Penale e all'art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 presso la Polizia Postale o i Carabinieri, chiedendo la punizione del colpevole.

Vedi anche:
Guida sul Cyberbullismo | Articoli sul Ciberbullismo

Foto: 123rf.com
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