Un'analisi dettagliata dell'ordinanza con cui la Corte Giustizia Amministrativa siciliana ha deferito alla Consulta la questione sulla legittimità del vaccino obbligatorio, in considerazione dei dati AIFA sulle reazioni avverse

La questione di legittimità costituzionale sul vaccino obbligatorio

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Come già evidenziato, la Corte Costituzionale è stata investita dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia della questione di legittimità costituzionale delle norme che impongono il vaccino obbligatorio Covid, in considerazione dei recenti dati AIFA (Agenzia italiana del farmaco) che evidenziano un'elevata percentuale di conseguenze avverse.

Leggi in merito Vaccino obbligatorio Covid: si attende la pronuncia della Corte Costituzionale

In questo articolo evidenzieremo i passaggi più rilevanti dell'ordinanza 351/22 CGA Sicilia (sotto allegata) con cui è stata sollevata la suddetta questione, attualmente all'esame della Consulta.

Vaccino obbligatorio ed eventi avversi

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In estrema sintesi, la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata perché secondo il CGA Sicilia, con riferimento al vaccino obbligatorio Covid, non sarebbe più possibile sostenere che il diritto alla salute collettiva (art. 32 Cost.) prevale sulla libertà del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario, poiché gli effetti avversi della somministrazione di tale vaccino non rientrano nei limiti della tollerabilità.

Alla base di tali considerazioni, la corte siciliana ha posto i dati forniti dal recente rapporto AIFA del gennaio 2022, nei quali si evidenzia che le conseguenze avverse (insorgere di patologie, aggravarsi delle condizioni di salute, decesso) derivanti dal vaccino Covid si verificano con frequenza molto superiore rispetto a quanto avviene con gli altri vaccini obbligatori o raccomandati in Italia (come l'esavalente, la trivalente etc.).

In particolare, la frequenza con cui si verificano le reazioni avverse in conseguenza delle somministrazioni del vaccino anti-Covid supererebbe quel limite di tollerabilità che generalmente si pone come giustificazione all'imposizione obbligatoria del vaccino (con conseguente compressione del diritto, costituzionalmente garantito, del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario).

Vaccino Covid e altri vaccini: differenze

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A questo riguardo, il CGA Sicilia ha rilevato che, in base a tali recentissimi dati, "come risulta evidente, non solo il numero di eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla media degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni, ma lo è di diversi ordini di grandezza (109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi)".

Tutto ciò, a giudizio della corte siciliana, suggerisce "una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati".

In particolare, la corte si chiede "se lo stato della raccolta di informazioni (…) sugli eventi avversi da vaccinazione anti-Covid-19 evidenzi o meno fenomeni che trasbordino la tollerabilità".

In altre parole, se tali percentuali relative ad effetti avversi e decessi conseguenti a somministrazione del vaccino Covid non dovessero essere considerate dalla Corte Costituzionale come rispondenti al criterio di "tollerabilità", cadrebbe la possibilità di comprimere il diritto del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario e quindi risulterebbe illegittima l'imposizione del vaccino obbligatorio.

La richiesta pronuncia della Consulta, quindi, servirà anche a meglio definire i contorni del concetto, attualmente troppo sfumato, della tollerabilità, con riferimento alle conseguenze avverse derivanti da un trattamento sanitario che si voglia rendere obbligatorio.

Secondo il Consiglio di Giustizia siciliano, il criterio per riconoscere il carattere di tollerabilità alle conseguenze di un trattamento sanitario dovrebbe essere quello di poter ricondurre le reazioni avverse a imprevedibilità o caso fortuito.

Va precisato, per esattezza di informazione, che la norma specificamente posta al vaglio della Corte Costituzionale è l'art. 4 (commi 1 e 2) del D.L. 44/21, riferito all'obbligo vaccinale del personale sanitario. È altrettanto evidente, peraltro, che una eventuale pronuncia di illegittimità del vaccino obbligatorio per il personale sanitario aprirebbe la strada al riconoscimento dell'illegittimità del vaccino obbligatorio in qualsiasi altro caso normativamente previsto.

I limiti della farmacovigilanza sul vaccino Covid

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È interessante notare come la questione posta all'attenzione della Consulta si fondi non solo sul rilievo dell'alta percentuale di eventi avversi, ma anche su ulteriori considerazioni svolte dal Consiglio siciliano.

In particolare, quest'ultimo ha sollevato un problema di scarsa attendibilità dell'attuale sistema di farmacovigilanza passiva e attiva, cioè quella serie di attività che consentono di raccogliere e monitorare i dati relativi alle reazioni avverse derivanti dalla somministrazione del vaccino Covid.

In particolare, per quanto riguarda la farmacovigilanza passiva (fondata sulla segnalazione spontanea di reazioni avverse da parte dei cittadini sottoposti a vaccino) "non possono riporsi eccessive aspettative sulle segnalazioni spontanee dei cittadini".

Per quanto, invece, attiene alla farmacovigilanza attiva (fondata su specifiche richieste e raccolte di dati da parte degli organi preposti) "permane il dubbio circa l'adeguatezza del sistema di monitoraggio fin qui posto in essere", con particolare riguardo alla possibilità di valutare gli effetti a medio e lungo termine.

Ordinanza 351/22, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia

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Ancora, con un interessante spunto, la corte siciliana rileva, nell'attuale sistema di misure approntato per affrontare la pandemia, "il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid".

Tali accorgimenti, secondo la corte, permetterebbero di prevenire la somministrazione di vaccino Covid a soggetti cui potrebbe con maggiore probabilità causare reazioni avverse.

L'incoerenza del consenso informato per il vaccino obbligatorio

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Infine, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha posto anche una seconda questione di legittimità costituzionale, con riguardo all'art. 1 della l. 217/19, che prevede la sottoscrizione del consenso informato da parte di chi viene sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (come è il vaccino Covid in determinati casi).

Al riguardo, il Consiglio lamenta l'irrazionalità del sistema, che prevede il rilascio di un consenso da parte del cittadino per un trattamento cui in realtà egli è obbligato a sottoporsi.

Scarica pdf Ordinanza legittimità costituzionale 351/22 CGARS

Foto: 123rf.com
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