L'accordo bonario nel nuovo Codice dei Contratti pubblici (Dlgs n. 50/2016) è applicabile sia ai lavori che ai servizi e alle forniture in quanto compatibile nel caso in cui le riserve siano comprese tra il 5% e il 15% dell'importo concordato

Accordo bonario: riferimenti normativi

[Torna su]

L'accordo bonario era disciplinato dall'art. 240 del Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs n. 163/2006. L'istituto era previsto per i lavori pubblici affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, nel caso in cui, dopo l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo dell'opera variasse per un ammontare non inferiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo.

L'art. 240 è stato abrogato dal dlgs n. 50/2016, che contiene il Codice dei contratti pubblici, il quale ha conservato l'istituto, apportando alcune modifiche ed elevando il limite della variazione suddetta, prevedendo che debba essere compresa tra il 5 e il 15%.

La sua disciplina attualmente è contenuta negli articoli 205 "Accordo bonario per i lavori" e 206 "Accordo bonario per i servizi e le forniture" di cui al dlgs. n. 50/2006, parte VI, Capo II dedicato ai "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale".

Metodo alternativo di risoluzione delle controversie

[Torna su]

L'accordo bonario conserva pertanto, nonostante la diversa collocazione, la natura di metodo alternativo di risoluzione delle controversie, in ossequio all'esigenza di ridurre il carico di lavoro per gli organi giurisdizionali e di razionalizzare le risorse impiegate per risolvere le controversie in materia.

Applicazione dell'accordo bonario

[Torna su]

Lo strumento dell'accordo bonario può applicarsi alle riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato solo nel caso in cui vi siano riserve ulteriori e diverse, ma nella stessa misura compresa tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale.

Non possano comunque essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Il procedimento di accordo bonario

[Torna su]

Prima che venga approvato il certificato di collaudo o che venga effettuata la verifica di conformità o di regolare esecuzione, è il responsabile del procedimento il soggetto abilitato dalla legge ad avviare il procedimento di accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Lo stesso responsabile effettua un giudizio in ordine all'ammissibilità e alla non manifesta infondatezza delle riserve, per verificare l'effettivo raggiungimento del limite di valore richiesto dalla legge.

Il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione delle riserve, richiede alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi una particolare e specifica competenza, nonché un'elevata professionalità nella materia oggetto del contratto.

Il responsabile del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono all'interno della lista l'esperto che dovrà effettuare la formulazione della proposta motivata di accordo bonario, procedendo di comunque accordo.

Nel caso in cui il responsabile del procedimento e il soggetto che ha formulato le offerte non trovino un accordo entro 15 giorni decorrenti dall'invio della lista, allora è la Camera arbitrale a nominare l'esperto, fissandone anche il compenso.

A questo punto l'esperto ha 90 giorni di tempo, da quando viene nominato, per formulare la proposta. Se invece il RUP, ossia il responsabile unico del procedimento non chiede la nomina dell'esperto, a formulare la proposta è il RUP stesso entro il termine di 90 giorni che decorrono però dalla comunicazione delle riserve da parte del Direttore lavori.

Il RUP o l'esperto procedono quindi all'esame delle riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, procedono eventualmente anche a delle audizioni, raccolgono dati e documenti e conclusa questa attività formulano una proposta di accordo bonario, che viene inviata sia al dirigente della stazione appaltante che al soggetto che ha formulato le riserve.

Qualora le parti accettino la proposta entro 45 giorni dal ricevimento allora l'accordo bonario si considera concluso e si procede alla redazione del verbale. L'accordo, ha valore transattivo e sulla somma indicata in sede di accordo maturano gli interessi al tasso legale a partire dal 60° giorno successivo all'accettazione.

Mancato accordo e rimedi esperibili

[Torna su]

Nel caso in cui il soggetto che ha effettuato le riserve non accetti la proposta o faccia decorrere il termine previsto per accettare, è possibile ricorrere al giudice ordinario o agli arbitri.

In caso di rifiuto di dell'accordo o d'inutile decorso del tempo per accettare la proposta, l'impresa può instaurare un contenzioso giudiziale, purché lo faccia antro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

Accordo bonario anche per servizi e forniture

[Torna su]

L'accordo bonario, in base alla nuova disciplina, è stato esteso anche in materia di servizi e forniture. Nello specifico, l'art. 206 del dlgs n. 50/2016 prevede che si applichino le disposizioni sull'accordo bonario in materia di affidamento di lavori pubblici, ai contratti di fornitura di natura continuativamente o periodica, e ai contratti di servizi, se e in quanto compatibili.



Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: