Polizze Unit Linked: la Corte Ue interviene sugli obblighi di informazione precontrattuale

Corte Ue e polizze Unit Linked

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Con la sentenza nelle cause riunite C-143/20 A e C-213/20 A. Towarzystwo Ubezpiecze? ?ycie S.A. (Contratti di assicurazione «unit-linked»), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che "Il consumatore che sottoscrive una polizza assicurativa unit-linked ha il diritto di ricevere preventivamente le informazioni sui prodotti sottostanti, tanto più se questo è costituito da prodotti di investimento altamente volatili".

Si tratta, come noto, dei "Contratti di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento occupato la giurisprudenza civile, e in alcuni casi anche quella penale per i numerosi casi di dissesto che hanno portato all'azzeramento dei risparmi.

La vicenda

Il caso era stato sollevato dal Tribunale circondariale polacco di Varsavia-Wola dopo che un gruppo di cittadini aveva visto l'azzeramento completo dei risparmi investiti in strumenti derivati attraverso la polizza di investimento, aveva chiesto annullamenti contrattuali e restituzione dei premi versati.

Il quesito pregiudiziale per la Corte del Lussemburgo era quindi relativo alla portata dell'obbligo di informazione precontrattuale previsto dalla direttiva sull'assicurazione sulla vita in favore del contraente di un contratto di assicurazione sulla vita, e gli effetti della mancata comunicazione di tale informazione completa.

I premi pagati erano stati investiti in quote di un fondo di investimento, cui era collegato il valore della polizza e, quindi, investiti in strumenti finanziari da cui, sostanzialmente dipendeva l'andamento dell'investimento.

La decisione

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Secondo la Corte Ue, non è importante la forma (una trattativa precontrattuale vere e propria, o altro) quanto la sostanza di rappresentare informazioni da cui può maturare il consenso o meno del consumatore.Pertanto, in termini civilistici, la conoscenza sufficientemente dettagliata dei rischi specifici legati ai prodotti derivati diventa un elemento essenziale nella formazione del consenso da parte del contraente "debole".

La stessa Corte di giustizia sottolinea che, trattandosi di rapporto contrattuale vero e proprio, spetta proprio all'impresa assicuratrice fornire tutte le informazioni necessarie a una coerente formazione del consenso.

Circa le conseguenze di tali violazioni la Corte Europea si rimette alla disciplina prevista dai agli ordinamenti nazionali, non rinvenendo nelle regole europee alcun generale automatismo che faccia scattare la nullità-restituzione in queste ipotesi, che pure però possono integrare «omissioni ingannevoli».

Le prospettive in Italia

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In riferimento alla disciplina Italiana, vale la pena ricordare che sia la Cassazione (sentenze 6061/12 e 8412/15) e più recentemente anche la Corte d'Appello di Milano (220/16) sono da tempo in sintonia sul fatto che il prodotto assolve alle finalità previdenziali perseguite - se garantisce alla scadenza la conservazione «almeno in parte» del capitale iniziale. Più di recente, la Corte di Cassazione con sentenza 6319/2019 ha precisato che "nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa "finanziaria", la parte qualificata come "assicurativa" deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico" rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento." Sulla scia di questa pronuncia i giudici di merito come il Tribunale di Firenze n. 852/2020 sono arrivati a pronunciare la nullità della polizza unit linked e la restituzione integrale dei premi perché la polizza non contiene alcuna garanzia di protezione del capitale investito, Sulla stessa strada la sentenza n. 708/2021 del Tribunale di Pistoia che a sottolinea il principio di effettività, derivante dall'art. 9 Regolamento ISVAP n. 32 del 2009 e nell'art. 6 del Regolamento ISVAP n. 29 del 2009. E ancora di recente la Corte d'appello di Catanzaro con la sentenza n. 1433/2021, confermando la sentenza di primo grado, ha pronunciato la risoluzione del contratto e la restituzione dei premi versati per l'inadempimento ai doveri di informazione ed ai doveri di correttezza, buona fede ex 1375 cod. civ. dà luogo ad un grave inadempimento.

Non mancano sentenze diametralmente opposte che hanno riconosciuto la piena validità del prodotto, ma, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, è auspicabile che i risparmiatori possano godere di maggiori tutele e probabilità di "rivedere" i propri risparmi, atteso che le polizze sono tutte azzerate.

Avv. Francesco Giordano

Studio Legale Lexopera

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