E'stato dunque bocciato il ricorso alla Suprema Corte attraverso il quale i protagonisti della vicenda intendevano contestare la sussistenza del reato di truffa sulla base di una circolare che a loro dire dimostrava che prima del 2002 le circoncisioni rituali non erano considerate interventi rimborsabili.
La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 17441/2007) ha respinto i ricorsi e ha rilevato che i Giudici di merito avevano correttamente evidenziato "che le vere ragioni della gran parte degli interventi chirurgici contestati […] erano da individuare in quelle religiose" essendo emerso dall'esame dei pazienti che questi ed altri si conoscevano e frequentavano insieme la moschea. Nel corso di tale frequentazione, uno dei pazienti aveva fatto il nome del medico disposto a operare e a porre le spese a carico del SSN.