Con sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte di giustizia Ue è intervenuta nuovamente per stabilire quale giudice è competente in caso di controversia inerente alla compensazione pecuniaria

La compensazione pecuniaria in caso di disservizio aereo

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La compensazione pecuniaria è un risarcimento forfettario che viene riconosciuto dal Regolamento CE 261/04 in favore dei passeggeri aerei cui viene negato l'imbarco sul volo per overbooking (sovraprenotazione, ossia vengono venduti più posti rispetto a quelli effettivamente disponibili a bordo dell'aeromobile), il cui volo viene cancellato a determinate condizioni, il cui volo subisce un ritardo pari o superiore alle tre ore.

Il valore della compensazione pecuniaria varia a seconda della lunghezza ortodromica della tratta del volo:

-euro 250,00 per tratte inferiori a 1.500 chilometri;

-euro 400,00 per tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;

-euro 600,00 per tratte superiori a 3.500 chilometri.

La funzione della compensazione pecuniaria è quella di ristorare i disagi patiti dal passeggero aereo in conseguenza di uno o più dei disservizi contemplati dal predetto Regolamento.

Il passeggero aereo, così come stabilito dall'articolo 5 del Regolamento, non ha diritto a compensazione pecuniaria se la compagnia aerea riesce a dimostrare che il disservizio è stato determinato da una circostanza eccezionale, ossia da un evento da essa non controllabile.

Si ha diritto a compensazione in caso coincidenza aerea persa?

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La risposta è positiva. Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea

con sentenza del 26 febbraio 2013 ha stabilito che si parla di coincidenza aerea persa quando vengono acquistati due o più voli che sono consequenziali tra loro e che hanno la funzione di far raggiungere al passeggero aereo una determinata destinazione: se uno o più voli vengono ritardati e determinano la perdita di coincidenza di un volo successivo e il passeggero giunge a destinazione finale con un ritardo superiore alle tre ore, questi, salvo l'esistenza di circostanze eccezionali, ha diritto alla compensazione pecuniaria.

Si prenda ad esempio il caso di Tizio che acquista due voli in coincidenza: il primo da Roma Fiumicino a Parigi Charles De Gauelle, il secondo da Parigi a New York. Tizio non riesce ad imbarcarsi sul secondo volo a causa del ritardo del primo e quindi perde la coincidenza. A questo punto la compagnia aerea lo "riprotegge" su un nuovo volo che giunge a New York con un ritardo di oltre quattro ore. In tal caso, stando all'interpretazione della Corte, Tizio può reclamare la compensazione pecuniaria per volo in ritardo e coincidenza persa, purché i due voli siano compresi in un'unica prenotazione, pur essendo operati da vettori aerei diversi.

La distanza da considerare per la quantificazione della compensazione è quella tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale (Corte di Giustizia UE, sentenza del 7 settembre 2017 - Causa C-559/16).

Compensazione pecuniaria per coincidenza aerea persa: la competenza

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Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea adita da un tribunale tedesco con sentenza del 3 febbraio 2022 (Causa C-20/21). In particolare, la vicenda da cui trae origine la questione pregiudiziale ha visto coinvolti tre passeggeri da un lato e una compagnia aerea polacca dall'altro.

I passeggeri avevano acquistato, con un'unica prenotazione, due voli in coincidenza: il primo da Varsavia a Francoforte, il secondo da Francoforte a Malè (Maldive). Il primo volo era stato operato dalla compagnia polacca citata in Giudizio, mentre il secondo da una famosa compagnia tedesca. La compagnia polacca operava il primo volo con ritardo e ciò determinava la perdita del volo in coincidenza per le Maldive, dove i passeggeri giungevano con oltre quattro ore di ritardo rispetto all'orario schedulato.

A causa di tale disservizio, i passeggeri citavano il vettore polacco dinanzi il Tribunale di Francoforte chiedendo la sua condanna al pagamento della compensazione pecuniaria.

Il Tribunale tedesco si trovava ad affontare la questione della competenza e non potendo fornire una risposta corretta, si rivolgeva ai Giudici europei.

Questi ultimi hanno preso in considerazione sia il Regolamento UE 1215/2012 che la propria giurisprudenza per poter rispondere. Il richiamato Regolamento disciplina la competenza giurisdizionale in merito a questioni civili e commerciali tra soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione. L'articolo 7 stabilisce che una persona domiciliata in uno Stato membro può citare in Giudizio un'altra persona in un altro Stato membro e che l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo dove i servizi sono stati o dovevano essere prestati. In merito alla Giurisprudenza, la Corte ha richiamato la propria sentenza del 9 luglio 2009 con la quale ha dichiarato che in materia di compensazione pecuniaria per disservizio aereo è competente a conoscere il Giudice del luogo ove è situato l'aeroporto di arrivo o di partenza del volo.

Al termine del proprio ragionamento la Corte, seguendo il proprio consolidato orientamento, ha sentenziato: non è competente, a conoscere di una causa avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per volo in ritardo e coincidenza persa, il Giudice del luogo di arrivo del primo segmento di volo. Nel caso di specie, pertanto, non è competente il Tribunale di Francoforte, ma quello del luogo ove è situato l'aeroporto di partenza del primo volo, ossia Varsavia.

Avv. Luca Vancheri

Foro di Benevento

email: info@vancherilex.it


Foto: 123rf.com
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