Il Tar Lazio accoglie il ricorso del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 e annulla la circolare del ministero della Salute. Avvocato Grimaldi: "La sentenza pone fine alla follia sanitaria della vigile attesa"

di Marina Crisafi - Tachipirina e vigile attesa, il contenuto delle linee guida del ministero della salute ormai dopo due anni di pandemia è noto a chiunque. Ma oggi questo contenuto viene bocciato dai giudici del Tar Lazio (con la sentenza n. 419/2022 sotto allegata) secondo i quali, non solo è in contrasto con l'agire in "scienza e coscienza" di ogni medico ma ha "impedito" di fatto l'utilizzo di terapie idonee ed efficaci per contrastare il Covid-19. Con le conseguenze che, purtroppo, sono altrettanto note a chiunque.

Grimaldi: La sentenza pone fine alla follia sanitaria della vigile attesa

"Il Governo, andando a vincolare i medici, ha di fatto privato i cittadini delle cure domiciliari precoci, paralizzando la sanità territoriale, e portato al collasso il sistema ospedaliero, con tutte le drammatiche conseguenze che migliaia di famiglie conoscono purtroppo bene" ha dichiarato a StudioCataldi.it l'avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato Cure Domiciliari Covid-19 e autore del ricorso, insieme all'avvocato Valentina Piraino.

"La sentenza pone fine alla follia sanitaria della vigile attesa" ha rincarato Grimaldi.

Il ricorso del Comitato Cure Domiciliari Covid-19

Nella vicenda, il Comitato Cure Domiciliari, composto da medici di medicina generale e specialisti, ha fatto ricorso al Tar per chiedere l'annullamento della circolare del ministero della Salute recante "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una "vigilante attesa" e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid.

Il divieto di adottare altre terapie

Con il ricorso in oggetto, i medici del Comitato Cure Domiciliari Covid-19, hanno contestato le linee guida promulgate da AIFA e pedissequamente mutuate con la circolare del Ministero della Salute "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, anziché dare indicazioni valide sulle terapie da adottare a domicilio, "prevedono un lungo elenco delle terapie da non adottare, divieto che non corrisponde all'esperienza diretta maturata dai ricorrenti".

Tar: le indicazioni del ministero della salute impediscono l'uso di terapie idonee ed efficaci

"È onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l'esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito" afferma preliminarmente il Tar nella decisione, e sentenzia:

"La prescrizione dell'AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l'utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid-19 come avviene per ogni attività terapeutica".

Inoltre, rappresentano i giudici amministrativi, "il giudice di appello nello scrutinare una analoga vicenda giudiziaria (la censura afferente alla sola determinazione dell'AIFA) ha precisato che: "la nota AIFA non pregiudica l'autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito".

Per cui, il contenuto della nota ministeriale, conclude il Tar Lazio, "imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale".

Da qui l'accoglimento del ricorso e la bocciatura in toto della circolare del ministro della salute Roberto Speranza.

Scarica pdf sentenza Tar Lazio n. 419/2022

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