Cosa significa il termine lockdown e quali sono i risvolti giuridici della chiusura adottata durante il periodo emergenziale della pandemia Covid

Lockdown: cosa significa

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Lockdown è un termine inglese che significa chiusura, blocco di emergenza, confinamento, isolamento. Il termine, ormai noto e utilizzato, soprattutto dopo lo scoppio della pandemia mondiale di Covid, veniva impiegato in precedenza, soprattutto negli Stati Uniti, per descrivere situazioni emergenziali che impedivano alle persone di entrare o uscire da un certo luogo o edificio. Pensiamo ad lockdown imposto in una scuola in presenza di una sparatoria.

Lockdown e pandemia Covid

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Da quando c'è la pandemia invece, come anticipato, il termine "lockdown" viene utilizzato per descrivere una politica, messa in atto da uno Stato, per definire genericamente le misure di contenimento adottate.

In effetti durante la pandemia e ancora oggi, il termine lockdown viene spesso utilizzato in modo improprio, tanto che i Governi preferiscono utilizzare termini più specifici in grado di descrivere e quindi far percepire in modo corretto, anche l'intensità delle misure utilizzate.

Il nostro Governo ad esempio, ha utilizzato il termine lockdown a livello comunicativo, quando nel 2020 si è resa necessaria la chiusura più drastica delle attività lavorative, la limitazione degli spostamenti tra regioni e l'imposizione di tutta una serie di divieti alla vita di tutti i giorni.

Costituzione e lockdown

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Il lockdown più duro imposto nel 2020 è stato adottato nell'ottica di tutelare la salute, bene primario riconosciuto dall'art. 32, che al comma 1 così dispone "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti."

Come si evince dal tenore letterale della norma la salute non è un diritto fondamentale dell'individuo singolarmente inteso, ma dell'intera collettività. L'obiettivo di tutelare la salute ha comportato quindi e inevitabilmente la compressione di altri principi e diritti dell'individuo sanciti a livello costituzionale. L'Esecutivo si è trovato nella condizione di dover operare un bilanciamento di valori, in cui la salute dei cittadini, in presenza di una pandemia mondiale, ha assunto un valore primario.

I diritti che sono stati compressi sono in particolare la libertà personale, sancita dall'art 13 della Costituzione, la libertà di circolazione, prevista dall'art. 16.

Analizzando però i provvedimenti adottati fino ad oggi, sono altre le libertà, compresse dai vari provvedimenti adottati dall'Esecutivo. Ricordiamo i provvedimenti che hanno imposto e che ancora impongono divieti di assembramento in determinate circostanze e luoghi.

In questo caso ad essere affievoliti sono i seguenti diritti e libertà: libertà di riunione (art. 17 Cost.), diritto di associazione (art. 18 Cost.) libertà di professare la fede religiosa (art. 19 Cost.) e libertà di difesa in giudizio (art. 24 Cost.).

Decretazione e lockdown

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Il lockdown imposto in fase pandemica è stato fortemente criticato dai giuristi, ma anche dalla popolazione, soprattutto per gli strumenti giuridici adottati. Nella prima fase dell'emergenza, gestita dal Governo Conte, i DPCM che si sono succeduti hanno sollevato non poche perplessità.

Trattasi infatti di atti di natura amministrativa, di fonti di natura secondaria, che si sono alternati ai decreti legge previsti dall'art. 77 della Costituzione, che il Governo può emanare in casi straordinari di necessità e urgenza e che hanno invece valore di legge.

Atti questi ultimi che nella fase del Governo Draghi hanno rappresentato la forma preferenziale di legiferazione, a discapito dei Dpcm. Una scelta che si presenta decisamente più conforme a quanto sancito dalla Costituzione, anche se non mancano critiche alla scarsa consultazione del Parlamento nel suo complesso, organo principe per la tutela della democrazia.


Foto: 123rf.com
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