Il Ministero pubblica un nuovo vademecum: previsti corsi di formazione in aula per amministratori di condominio. Ecco le novità

Formazione condomini, le nuove linee guida

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Sono state aggiornate le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", dal ministero della Salute, riviste alla luce delle nuove indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021 l'Ordinanza 2 dicembre 2021 del Ministero della Salute recante "Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" che aggiornano il documento adottato con l'Ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, come previsto all'art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Formazione condomini, le novità

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In sintesi i corsi di formazione e di aggiornamento per gli amministratori del condominio possono essere svolti anche in via telematica, tuttavia, l'esame finale, si dovrà svolgere nella sede individuata dal responsabile scientifico. I corsi svolti in aula si dovranno rispettare le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Formazione condomini, ambito di applicazione linee guida

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Le Linee guida saranno applicate alle attività formative diverse dalle attività scolastiche, educative, formative e universitarie, da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici). Le richieste generali per chi organizza corsi di formazione riguarderanno il:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione;

- rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività;

- mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, per consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;

- assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);

- assicurare l'uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti;

posizionare il docente (che potrebbe essere dotato anche di una visiera trasparente) ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti;

- garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività; eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata;

- mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni;

- escludere per gli impianti di condizionamento la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio; se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.

Scarica pdf ordinanza 2.12.2021

Foto: 123rf.com
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