Chi è l'osteopata
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Prima di vedere come è disciplinata la professione dell'osteopata, ovvero se è prevista la laurea e che cosa si deve fare per esercitare questa attività, vediamo chi è l'osteopata e quali problemi risolve.
L'osteopata è una figura a cui, negli ultimi anni, si stanno rivolgendo sempre più italiani che avvertono problematiche muscolo scheletriche, del sistema nervoso e di quello viscerale, anche su consiglio del proprio medico curante o di altri specialisti.
Attenzione però, perché l'osteopata non è un medico, ma è un professionista sanitario che si occupa di problematiche dello scheletro e dei muscoli, di alterazioni degli organi e del sistema cranio sacrale.
Le patologie in cui l'osteopata ottiene i migliori risultati sono le cefalee, le cervicalgie, le nevralgie, le sinusiti e le otiti, le lombalgie, le sciatalgie e le discopatie, i disturbi dell'equilibrio, i dolori muscolo scheletrici conseguenti a un evento traumatico, la stanchezza cronica, i disturbi di natura ginecologica e gastrica e l'artrosi.
La descrizione dettagliata dell'ambito di competenza dell'osteopata la ritroviamo nel recente DPR n. 131/2021 (sotto allegato), che recepisce l' "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano" che concerne l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020.
Che cosa può fare l'osteopata
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In base al DPR n. 131/2021 l'osteopata "svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico."
L'osteopata agisce in pratica nel rispetto della diagnosi, delle controindicazioni e delle indicazioni medico. La sua valutazione può avvenire attraverso test osteopatici specifici, palpazione percettiva e osservazione, al fine d'individuare la presenza di segni clinici o disfunzioni somatiche di muscoli e scheletro.
Dopo aver individuato il problema l'osteopata pianifica il trattamento, lo esegue nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, valuta i risultati del trattamento condividendoli anche con caregiver e altri sanitari e promuove anche azioni educative per il soggetto, la famiglia e la collettività, al fine di prevenire problematiche all'apparato muscolo scheletrico.
Collabora con altri professionisti anche nel percorso educativo del paziente alla gestione dell'organismo e se per caso i risultati non sono positivi o i sintomi peggiorano invia lo stesso al medico che glielo ha inviato.
Le attività di consulenza, ricerca, formazione e autoformazione sono svolte dall'osteopata sia nelle strutture pubbliche che private in cui viene richiesta la sua professionalità come dipendente o libero professionista.
L'osteopata deve essere laureato?
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Dall'art. 1 del nuovo DPR n. 131/2021 emerge che l'osteopata deve essere in possesso della laurea triennale abilitante o del titolo equipollente e deve essere iscritto al relativo albo professionale.
L'articolo 4 però sancisce che occorre un altro accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per definire sia i criteri necessari a valutare l'esperienza professionale dell'osteopata che quelli per riconoscere l'equipollenza dei titoli acquisiti (prima della previsione della laurea triennale come titolo abilitante) all'acquisizione del diploma di laurea universitario. Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, il compito di definire l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea universitaria in osteopatia.
La previsione della laurea universitaria triennale è stata prevista per la prima volta con la legge n. 3 del 2018, che ha conferito anche la delega al Governo per il riordino delle professioni sanitarie.
All'art. 7 di questa legge si prevede in particolare che l'osteopata rientra nell'ambito delle professioni sanitarie.
L'entrata in vigore di questa legge, se da un lato ha avuto il pregio di dare un riconoscimento alla professione dell'osteopata dall'altro ha creato a questa figura non pochi problemi. La previsione del possesso della laurea triennale abilitante ha dato il via infatti, in questi ultimi tre anni, a diverse denunce da parte delle Asl locali nei confronti degli osteopati per esercizio abusivo della professione.
Denunce che però, ad oggi e fino a quando non verrà definito e regolamentato il corso di laurea specifico per diventare osteopata, sono prive di fondamento.
Come precisato dal Tar Sicilia nella recente sentenza n. 2684/2021 infatti "l'osteopatia, in quanto consistente in una disciplina terapeutica incentrata sulla manipolazione dell'apparato muscoloscheletrico al fine di trattare patologie o disfunzioni ad esso pertinenti, non può essere assimilata alla professione medica che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura e nel somministrare i rimedi (cfr. Cassazione penale, sez. II, 09 febbraio 1995, n. 5838). Ne consegue che per lo svolgimento della pratica osteopatica non è necessario, ad oggi, differentemente da quanto previsto per la pratica medica, un titolo abilitativo (si veda T.A.R. Veneto n. 298 del 17 maggio 2005, ma anche T.A.R. Lombardia - Milano n. 588 del 1 marzo 2011) … dal quadro complessivo normativo attuale, l'istituzione della figura professionale sanitaria dell'osteopata potrà ritenersi completata solo a conclusione del primo ciclo dell'istituendo corso di laurea triennale in osteopatia, momento a partire dal quale l'osteopata, per poter esercitare la professione, dovrà possedere sia la laurea triennale specifica, che l'iscrizione all'istituendo albo professionale (salve restando le determinazioni dell'Amministrazione in ordine all'equipollenza dei titoli pregressi).
Ordinamento didattico: proroga fino al 31 dicembre 2022
Come visto sopra, la professione sanitaria dell'osteopata ha visto una sua prima definizione grazie al DPR n. 131/2021, che ha istituito la relativa figura professionale sanitaria.
Al momento però sono ancora in fase di definizione sia il percorso didattico universitario che i percorsi integrativi per coloro che hanno conseguito titoli extrauniversitari.
Si rende noto brevemente che per quanto riguarda l'ordinamento didattico della professione universitaria, il termine di sei mesi per l'adozione del relativo decreto da parte del Ministero dell'Istruzione di concerto con quello della Salute, sentite le Commissioni competenti e acquisti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e del Consiglio Nazionale Universitario, è stato prorogato, in virtù del Decreto Milleproroghe 2022 al 31.12.2022.
Scarica pdf Dpr n. 131/2021• Foto: 123rf.com