Dopo le pronunce della Cassazione si ritiene che l'inattività lavorativa è requisito essenziale per il diritto all'assegno mensile d'invalidità

Liquidazione dell'assegno mensile di invalidità

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Si avrà diritto all'assegno invalidità civile solo se risulta inattività lavorativa. A chiarirlo è l'Inps nel messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 (in allegato). È stata la Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ad intervenire sul requisito dell'inattivita? lavorativa di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed ha specificato che «il mancato svolgimento dell'attivita? lavorativa integra non gia? una mera condizione di erogabilita? della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale e? deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio».

Svolgimento attività lavorativa preclude invalidità

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La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in maniera lineare «che lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019)».

Inps, invalidità e assegno mensile

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Considerato l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, a partire dal 14 ottobre scorso, l'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

Scarica pdf messaggio Inps n. 3495/2021

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