Per il CNF, non commette violazioni deontologiche il difensore d'ufficio che usa WhatsApp e sms per informare la propria assistita, sottoposta a procedimento penale

L'avvocato che informa invia WA e sms il cliente viola la deontologia?

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Per il CNF non viola alcuna disposizione deontologica l'Avvocato che, nominato difensore d'ufficio, informa con sms la persona sottoposta a procedimento penale, di prendere rapidamente contatti con lui per evitare di andare incontro alle preclusioni tipiche del processo penale. Ribaltata quindi la decisione del CDD e annullato il provvedimento che aveva punito l'avvocato con la sanzione della censura. Questa la decisione del CNF contenuta nella sentenza n. 28/2021 (sotto allegata) al termine della vicenda che si va a descrivere.

Una signora riceve la missiva di un avvocato, con la quale la informa di essere stato nominato suo difensore d'ufficio in un procedimento penale e le chiede di contattarlo con urgenza. La donna si mette quindi in contatto con l'avvocato anche perché nulla sa del procedimento a suo carico. L'avvocato ribadisce l'urgenza di un incontro e fissa un appuntamento per discutere il caso. La donna però non si presenta all'incontro concordato. Il legale a questo punto invia diversi sms alla donna evidenziando l'urgenza di un loro incontro, stante l'approssimarsi della scadenza dei termini. La donna però lo informa di non aver ancora ricevuto alcuna notifica relativa al procedimento penale a suo carico e di avere comunque provveduto a nominare un legale di sua fiducia. Novità di cui il difensore d'ufficio riceve conferma a mezzo pec dal collega nominato.

L'avvocato d'ufficio a questo punto invia una richiesta scritta alla donna, con la quale chiede il pagamento di 450,00 euro, oltre accessori, avvertendola delle conseguenze del mancato pagamento.

Viola la dignità della professione l'avvocato che informa il cliente con sms?

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A questo punto la donna si rivolge al COA di appartenenza dell'avvocato d'ufficio per denunciare i fatti suddetti. Viene quindi avviato un procedimento disciplinare da parte del Consiglio distrettuale di disciplina, che si conclude con l'irrogazione della sanzione della censura a causa della violazione delle seguenti norme disciplinari:

  • art. 9, in relazione all'art. 35 co.11 del codice disciplinare per avere nei confronti della Sig.ra (...) con insistente uso del telefono cellulare, violato i doveri di esercitare l'attività professionale con dignità, probità e decoro da rispettare anche nelle forme e modalità delle informazioni;
  • art. 29 comma 4 codice disciplinare per aver richiesto un compenso manifestamente sproporzionato alla attività svolta.

I messaggi testuali rappresentano una forma di comunicazione corrente e veloce

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L'avvocato soccombente impugna quindi la decisione innanzi al CNF per i seguenti motivi:

  • con il primo motivo fa presente che "l'uso degli s.m.s. rappresenta una consuetudine quale sistema corrente e veloce di comunicazione e che tale uso non può integrare di per sé una violazione delle norme deontologiche" In ogni caso gli sms inviati erano pochi e sono cessati non appena l'avvocato è stato messo al corrente della nomina del difensore di fiducia. Caratteristiche che privano gli sms del carattere della molestia, visto che erano finalizzati solo a informare la destinataria dell'urgenza di attivarsi per evitare preclusioni e tutelarla al meglio;
  • con il secondo invece fa presente che lo stesso, prima d'inviare la richiesta di pagamento alla signora per l'attività svolta, si è rivolto al COA per avere un parere di congruità, in virtù del quale ha ridotto la somma iniziale di 405,00 euro in quella inferiore di 250,00. Compenso calcolato tra l'altro nel rispetto dei parametri minimi di cui alle tabelle del DM n. 55/2014.

La sanzione irrogata appare pertanto del tutto sproporzionata in relazione ai fatti contestati. Si chiede quindi in via principale il proscioglimento e in via subordinata la riduzione della sanzione al mero richiamo verbale.

Non viola la deontologia l'avvocato che comunica con sms e WA

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Il CNF accoglie il ricorso dell'Avvocato e annulla il provvedimento oggetto d'impugnazione per le seguenti ragioni.

Il CNF condivide la versione dei fatti allegata dall'Avvocato ricorrente e rileva che in effetti "l'uso della messaggistica, che consente una comunicazione più immediata e veloce, non possa ritenersi in sé in violazione dell'art. 9 del NCDF poiché, per molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche valore legale e, che per di più, fornisce anche una valida prova nel processo", come confermato anche dalla Cassazione n. 49016/2017 per la quale gli sms non sono che la memorizzazione di fatti storici e quindi devono considerarsi alla stregua della prova documentale.

Per quanto riguarda poi il contenuto, il CNF conferma che trattasi di un mero scambio di messaggi dal contenuto informativo tra avvocato e interlocutrice, tra l'altro numericamente contenuti e quindi incapaci di recare molestia alcuna.

Stesse conclusioni per l'addebito relativo alla richiesta del compenso, effettivamente ridotta rispetto alla richiesta iniziale di 405,00 euro (comunque legittima e rispettosa dei parametri di legge) a soli 250,00 euro.

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Scarica pdf C.N.F sentenza n. 28/2021

Foto: 123rf.com
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