Offende la religione cattolica e turba la celebrazione della messa il detenuto che getta a terra l'ostia, la calpesta e vi sputa sopra

Offesa alla religione cattolica e turbamento della messa

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Condanna definitiva per il detenuto che offende la religione cattolica nel corso di una messa celebrata all'interno del carcere. Lo stato confusionale addotto dallo stesso non esclude la consapevolezza della condotta tenuta durante la funzione. Lo stesso ha infatti gettato a terra l'ostia consacrata, l'ha calpestata e vi ha sputato sopra. Non ha dubbi sulla sua colpevolezza la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 23337/2021 sotto allegata).

La vicenda processuale

Un carcerato viene condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli articoli 404 e 405 c.p che puniscono rispettivamente le offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose e il turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.

Lo stesso durante una funzione religiosa svoltasi nella casa circondariale in cui era detenuto ha infatti gettato a terra l'ostia consacrata, l'ha calpestata e vi ha sputato sopra, offendendo la religione cattolica e turbando l'esercizio della messa che si stava celebrando.

Condotta involontaria e di breve durata

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L'imputato però contesta in Cassazione le conclusioni della Corte d'Appello, sollevando i seguenti motivi

  • Con il primo contesta l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di offesa alla religione per assenza di volontarietà della condotta determinata da una condizione patologica legata alla sua situazione familiare, che ne ha alterato il processo volitivo.
  • Con il secondo motivo contesta la carenza dell'elemento soggettivo del reato di turbamento della funzione religiosa per l'assenza della volontà d'interrompere la funzione e per la breve durata della condotta, inidonea a impedirne del tutto lo svolgimento.
  • Con il terzo contesta infine il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
    La breve durata della condotta e la non volontarietà nell'offendere la religione e turbare lo svolgimento della messa, per l'imputato, dovevano condurre a un giudizio più clemente nei suoi confronti.

Coscienza e volontà di recare offesa alla religione

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La Corte di Cassazione adita però dichiara il ricorso dell'imputato inammissibile, anche perché ripete motivi di doglianza già vagliati e lo condanna al pagamento delle spese processuali e alla pena pecuniaria di 3000 euro da versare alla Cassa delle Ammende.

Per gli Ermellini il primo motivo del ricorso è inammissibile perché la Corte d'appello ha spiegato esaustivamente che lo stato confusionale in cui versava l'imputato al momento dei fatti non era causato dai farmaci asseritamente assunti dallo stesso. Fatti dai quali ha dedotto la coscienza e la volontà del detenuto nel recare offesa alla religione danneggiandone in modo sprezzante un simbolo importante come l'ostia.

Inammissibile anche il secondo motivo perché, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, la sua condotta ha creato "un trambusto tra i detenuti" presenti alla celebrazione e ha determinato il suo allontanamento.

Inammissibile anche il terzo motivo per assenza di specificità e perché finalizzato a ottenere una nuova rivalutazione dei fatti. La Corte d'Appello ha motivato adeguatamente l'esclusione della causa di non punibilità dando importanza ai precedenti dell'imputato e alle modalità della condotta, che ha ritenuto espressione di un'offesa, che non si può ritenere tenue.

Scarica pdf Cassazione n. 23337/2021

Foto: 123rf.com
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