Dallo scorso 12 marzo è possibile presentare le domande di ingresso per l'anno 2007 di n. 80.000 lavoratori stagionali extracomunitari e di altri n. 2.000 lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine.
La domanda potrà essere presentata:
1) attraverso le associazioni di categoria, che assisteranno il datore di lavoro in tutta la procedura presentando la domanda direttamente attraverso Internet;
2) con domanda individuale su moduli scaricati da Internet da inviare al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato, per l'anno 2007.
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2007 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarieta' sociale.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, nonche' di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e, altresi', i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006.
Art. 2.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2007, sono ammessi in Italia 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2007 (GU n. 59 del 12-3-2007)Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato, per l'anno 2007.
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2007 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarieta' sociale.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, nonche' di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e, altresi', i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006.
Art. 2.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2007, sono ammessi in Italia 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione.




