Per la Cassazione, risponde penalmente il medico che falsifica la cartella clinica o la scheda di sala operatoria per tentare di nascondere il proprio errore

Reato per falsa attestazione in cartella clinica

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Il medico chirurgo che durante l'intervento si rende conto che sta operando l'arto sano invece di quello che il paziente si è effettivamente fratturato rischia di essere condannato per il reato di falso ideologico, se, per tentare di porre rimedio, falsifica la cartella clinica e gli atti ostensibili di rilievo pubblicistico.

Questo è quello che è accaduto a un ortopedico che, come emerge dalla sentenza della Corte di cassazione numero 8015/2021 qui sotto allegata, dovrà rispondere penalmente proprio per aver attestato la presenza di una frattura femorale sinistra su di una paziente che, invece, aveva riportato solo la frattura del femore destro.

L'esperienza del chirurgo

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Nel corso del giudizio, si è ritenuto di escludere che il medico non fosse consapevole della falsità. Si trattava, infatti, di un esperto primario ortopedico che difficilmente non si poteva rendere conto dell'assenza della frattura al femore sinistro.

Seppur l'atteggiamento iniziale fosse di certo ispirato da buona fede, la consapevolezza circa l'assenza della frattura che si era manifestata durante l'intervento eseguito sull'arto sano ha reso di fatto assistita da dolo la falsa dichiarazione della diagnosi nella scheda di sala operatoria.

Il dolo eventuale basta

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Oltretutto, come affermato dalla Corte di cassazione, anche se si volesse ritenere che, per stanchezza, il medico non si fosse reso conto dell'errore commesso nell'intervenire sull'arto sano, nel caso di specie egli si era quanto meno rappresentato in termini di dolo eventuale l'errore, dato che il personale di sala gli aveva fatto notare che le attrezzature erano state tutte predisposte per un intervento sul femore destro.

Era certo, insomma, che il chirurgo si era "confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa". Nulla, pertanto, lo può "salvare" dal rispondere del reato di falso.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 8015/2021
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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