Un mercato, forse troppo poco conosciuto, ma in continua evoluzione che consente una corretta gestione dei fondi di investimento, il mondo dell'Investment Bank alla portata di tutti

La Banca Depositaria

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È definita Banca Depositaria la banca presso la quale vengono collocati gli attivi di un fondo comune di investimento e che opera nelle vesti di intermediario finanziario per garantire la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo. La definizione appena enucleata fa riferimento a quella che potremmo considerare l'ossatura principale dell'attività di Banca Depositaria che, in estrema sintesi, coincide con una attività di custodia; com'è però noto, a tali attività si affiancano altresì le funzioni di settlement e controllo, le quali sono finalizzate a proteggere gli investitori mediante una accurata gestione del fondo. Potremmo dunque dire che le Banche Depositarie sono istituti finanziari privati che collaborano a stretto contatto con i fondi comuni di investimento e che ne vigilano l'operatività al fine di proteggere gli interessi degli investitori, ad ogni modo, prodromica ad ogni ragionamento circa il funzionamento di tali meccanismi risulta però essere una congrua comprensione degli istituti messi in ballo in sede definitoria, ritengo infatti che il primo passo vada mosso nella direzione dei fondi comuni di investimento.
Un fondo comune di investimento è, di fatto ed in estrema sintesi, un "contenitore", in cui la Società di gestione del risparmio fa confluire i risparmi che le sono stati affidati da diversi investitori.

Queste quote di denaro vengono gestite in comune e allocate in varie classi di attivo a seconda della tipologia del fondo, la scelta di far confluire i risparmi degli investitori in un contenitore separato dalla SGR - invece di tenerli all'interno della società di gestione - nasce da un'esigenza legislativa, la disciplina Europea infatti, congiuntamente a quella Italiana, richiede di mantenere separato il patrimonio della SGR da quello del fondo, e cioè dai risparmi degli investitori; si tratta chiaramente di una statuizione a garanzia degli investitori, in modo che , anche qualora la società di gestione del risparmio dovesse incappare in fallimento, non si intaccherebbero gli investimenti dei risparmiatori.
Ciò vuol dire che il sistema dei fondi comuni di investimento è caratterizzato dall'essere un modello economico in cui un soggetto (la società di gestione del risparmio) agisce nell'interesse di altri soggetti (gli investitori aderenti al fondo), ciò che salta subito all'occhio è il particolare rapporto che si instaura tra questi, in quanto sussiste una forte asimmetria informativa che inibisce qualsiasi forma di controllo dell'operato del gestore, con la conseguenza che il soggetto aderente al fondo rimane con la mera possibilità di osservare i risultati finali posti in essere; è proprio in questo rapporto che si inserisce la Banca Depositaria, è stata infatti la scarsa incidenza nella gestione del patrimonio degli investitori e la mancanza in capo agli stessi di poteri gestori e/o di intervento a spingere il legislatore ad intervenire in materia mutando l'asse organizzativo ed includendovi al suo interno la necessaria presenza di un soggetto terzo ed indipendente a cui affidare i compiti di custodia e di vigilanza sulla gestione.
È agevole dunque comprendere, alla luce di tale considerazione, come la Banca Depositaria ricopra un ruolo da protagonista nello scenario gestorio, lo dimostra il fatto che mediante la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo consente il pieno rispetto del principio fondamentale dell'autonomia patrimoniale del fondo comune di investimento rispetto alla società di gestione del risparmio; ciò vuol dire dunque che il patrimonio del fondo è autonomo ed è materialmente sottratto alla detenzione da parte del gestore, è proprio qui che emerge la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo rispetto agli interessi del gestore, attraverso l'assunzione di una responsabilità diretta nei confronti degli investitori per ogni nocumento da essi subito a causa dell'inadempimento dei compiti di custodia e di controllo.

Il ruolo delle società di gestione del risparmio

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Le società di gestione del risparmio sono l'unico soggetto giuridico di diritto autorizzato a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, svolgono infatti attività di promozione, istituzione, organizzazione e gestione di fondi comuni di investimento e si occupano dell'amministrazione dei rapporti con i partecipanti.
Le SGR sono società per azioni (S.p.a.) con sede legale in Italia ed autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. I fondi comuni di investimento sono dei particolari fondi che consentono ai clienti la gestione dei costi ed il loro ammortizzamento, la creazione di tali fondi comuni deve però essere garantita e sorvegliata, e l'ente che svolge tali funzioni è proprio la SGR.
Le società di gestione del risparmio sono definite in modo differente a seconda del servizio prestato, sono dunque i servizi che tali società offrono a fungere da caratteristica fondamentale per la loro denominazione.
Esistono due differenti forme di SGR:
Società promotrice: in caso di promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
Società gestorie: in caso di gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.
Queste due categorie hanno delle caratteristiche specifiche, ma ruoli nel fondo comune di investimento piuttosto simili, per questo motivo è fondamentale comprendere nel dettaglio cosa queste società possono fare e soprattutto quali siano le loro limitazioni alle loro possibilità di manovra.
Oltre alla gestione dei fondi di investimento, le SGR possono altresì:
Prestare il servizio alla gestione di portafogli e relativi servizi accessori;
Istituire e gestire fondi pensione;
Svolgere attività connesse o strumentali stabilite dalla banca d'Italia, sentita la CONSOB;
Prestare il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
Prestare servizio di consulenza in materia di investimenti;
Commercializzare quote ed azioni di OICR propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
Le SGR hanno anche, nell'ambito del servizio svolto, la facoltà di delegare o affidare determinate operazioni, lo dimostra il fatto che non di rado accade che una SGR affidi specifiche scelte di investimento ad intermediari finanziari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti volta per volta dal gestore; è inoltre possibile che le SGR deleghino a soggetti terzi specifiche funzioni concernenti lo svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, sempre a patto che rimanga però invariata la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.
A prescindere da quelli che abbiamo descritto come poteri di operatività delle SGR è bene ricordare che queste, nell'ambito della loro importante attività, hanno anche dei doveri che non possono tralasciare, queste società devono infatti lavorare seguendo dei criteri ben precisi sui quali non è consentito, nel modo più assoluto, soprassedere.
Nello specifico si stabilisce che queste società debbano operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e all'integrità del mercato, debbano organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR e, last but not least, adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi.
La società di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge, nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l'esercizio dei diritti di voto spetta al gestore, salvo patto contrario.

La Tutela del credito

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La nostra Costituzione, legge fondamentale dello stato Italiano che occupa il vertice della scala gerarchica delle fonti del diritto, tratta ex multis anche gli argomenti della tutela del credito e del diritto al risparmio, connessi inevitabilmente al contenuto centrale cuore della riflessione. Nello specifico, è l'art.47 ad affermare tale principio nella misura in cui sancisce che: "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese". L'articolo in esame incoraggia i cittadini e le loro famiglie al risparmio, indicando come compito dell'ordinamento quello di promuovere e favorire il suo accesso. Con lo scopo di consentire tale accesso anche alle grandi proprietà ed imprese, la Repubblica incoraggia l'investimento dei piccoli azionisti, il c.d. azionariato popolare e lo fa in forme diverse, va infatti salvaguardata la trasparenza, il controllo e la corretta regolazione tecnica del mercato.

Tra le autorità preposte al coordinamento ed al controllo vi sono:
-Il comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR);
-Il Ministero dell'economia e delle Finanze
-La Banca d'Italia.


Il ruolo della banca d'italia, ha però subito nel tempo un ridimensionamento, con la creazione dell'unione economica monetaria e della correlata introduzione dell'Euro come moneta unica, per cui oltre alle tradizioneli funzioni (quali la vigilanza sulle banche nazionali, sui mercati e sul sistema dei pagamenti essa emette banconote su autorizzazione della BCE, del cui consiglio direttivo è membra. A presidio degli investimenti l'ordinamento ha introdotto la CONSOB, istituto preposto alla vigilanza delle condotte tenute dalle società quotate e dalle società di intermediazione finanziaria allo scopo di tutelare gli investitori. La sua introduzione, tuttavia, non ha incentivato un tipo di investimenti già scarsi proprio a causa della differenza dei piccoli risparmiatori ad impiegare denaro in attività potenzialmente molto redditizie ma anche molto pericolose. Ad ogni modo, l'art. 47 afferma uno dei principi fondamentali della cosiddetta «Costituzione economica»: quello della tutela del risparmio; si tratta di una forma di tutela che si prefissa di avere come aspetto più importante la difesa del valore della moneta, in quanto proprio questa rappresenta uno dei fattori dell'equilibrio economico. Lo Stato non può esercitare direttamente l'attività creditizia, ma esercita funzioni di controllo al fine di evitare ai risparmiatori gli effetti negativi derivanti da una gestione scriteriata del credito.
In realtà, gli strumenti finanziari sono divenuti così complessi che, difficilmente, gli organi di controllo riescono a mettere al riparo i risparmiatori dai danni provocati da una gestione speculativa del denaro investito, lo dimostra ampiamente la crisi economica mondiale iniziata nel 2008, la quale è stata originata proprio dalla speculazione sugli investimenti messa in atto praticamente da tutti i più importanti istituti bancari dei paesi industrializzati, questo serva da monito per ricordare che "è la buona fede il principio fondamentale".

Autori:

Gabriele Longo

Chiara Strangio


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