La sentenza del Tribunale di Vicenza, dopo quella di Prato, conferma che la banca deve restituire gli importi investiti in bond greci

Bonds Grecia: risarcito investitore italiano

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Dopo la precedente sentenza ottenuta presso il Tribunale di Prato nel 2015, arriva un'analoga statuizione, in una causa patrocinata sempre dall'Avv. Paolo Grandinetti, del Foro di Firenze (n. 377/2021 sotto allegata), del Tribunale di Vicenza che ha imposto alla Banca la restituzione dell'importo investito in Bonds Grecia, per l'importo di € 311.837,45 oltre interessi.

Tale statuizione, per i principi di diritto affermati, potrebbe permettere a centinaia di investitori di richiedere agli Istituti Bancari la restituzione dei propri investimenti sulla falsariga della vicenda che interessò prima i bonds argentini ed ora i bonds Grecia.

Come si può leggere nella motivazione redatta dal Giudice vicentino, la Banca è stata ritenuta inadempiente ai propri obblighi di informazione al proprio cliente in merito ad un investimento in bonds GRECIA, atti ad evitare la perdita totale, in pochi mesi, dell'investimento posto in essere.

Default come per i Tango bond argentini

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Vi è copiosa giurisprudenza relativa ai " tango bonds" argentini, dove il default era oggettivo e quantomai prevedibile, ma in questo caso si tratta dello stato ellenico dove la situazione "nascondeva" sin dal 2012 un default non conclamato ma in realtà, di fatto, avvenuto.

Il giudice ha quindi riconosciuto l'inadempimento della Banca, sia contrattuale che precontrattuale , non essendo stato l'investitore - non abituale- adeguatamente informato del rischio collegato all'investimento in bonds Grecia, nono bastante infatti la sottoscrizione del documento informativo sui rischi generali.

Intermediario finanziario e informazione preventiva

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Il Giudicante ha sottolineato infatti come "l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati, e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento."

Pertanto, dagli esami degli allegati agli ordini di acquisto delle obbligazioni compravendute, non risultava che la Banca avesse fornito un set di informazioni completo e comprensibile per la cliente, che pure, nel questionario compilato al momento della sottoscrizione del contratto quadro, aveva specificato di non avere conoscenze specifiche in materia di investimenti in prodotti finanziari.

Il fatto quindi di aver sottoposto ad una persona con una propensione al rischio media, con "accettazione di moderate oscillazioni negative del capitale investito", obbligazioni di un paese a rating BBB+ (in discesa) con tale carente set informativo, non può far ritenere integrati gli obblighi di "dettagliata informativa preventiva" gravanti sull'intermediario.

Pertanto, l'inadempimento della Banca agli obblighi informativi, e di diligenza professionale, sulla stessa gravanti, comporta la risoluzione per inadempimento degli ordini di acquisto dei titoli mobiliari.

Studio Legale LexOpera

Avv. Francesco Giordano

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Scarica pdf Trib. Vicenza n. 377/2021

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