Il ricorso al Garante della Privacy è inammisibile se la firma del ricorrente non è autenticata da un avvocato iscritto all'albo ma da un praticante ancorché abilitato al patrocinio.
Lo ha ricordato l'Autorità (newsletter 30 settembre – 6 ottobre) accogliendo un'eccezione procedurale sollevata in tal senso da una parte controinteressata.
L'autenticazione non è necessaria solo “se la firma viene apposta di fronte ad un funzionario dell'Ufficio, che all'atto della presentazione identifica il ricorrente, o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati e al quale la procura sia stata conferita ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile”.
Il Garante precisa, ancora, che il requisito della firma autenticata non può essere sostituito dalla semplice allegazione di una copia di un documento di identità.
La dichiarazione di inammissibilità, peraltro, non pregiudica i diritti del ricorrente, che può proporre un nuovo ricorso.
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