Il medico deve informare del rischio di malformazioni fetali
Avv. Valeria Zeppilli |

Il medico deve informare del rischio di malformazioni fetali

Per la Cassazione, l'interruzione volontaria della gravidanza oltre i 90 giorni è possibile anche in caso di malformazioni non ancora accertate

I rischi di malformazioni fetali vanno comunicati

Il medico, di fronte alla sussistenza di una patologia della gestante tale da poter causare delle malformazioni fetali, è tenuto a informare correttamente e compiutamente la sua paziente. Se non vi provvede, come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 653/2020 qui sotto allegata, può essere chiamato a risarcire i danni derivanti dalla mancata interruzione della gravidanza.

La prova della volontà abortiva

Per poter essere risarcita, la donna deve provare in giudizio che, se avesse conosciuto i rischi di malformazioni fetali, avrebbe fatto ricorso all'interruzione della gravidanza a fronte di un pregiudizio grave per la sua salute psichica o fisica.

L'interruzione della gravidanza dopo 90 giorni

Ricordiamo, infatti, che l'articolo 6 della legge 194/1978 stabilisce che la donna può ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni solo se:

  • la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
  • siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Non serve che la malformazione si sia già prodotta

In proposito, la Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha avuto modo di precisare anche che l'accertamento di processi patologici che sono in grado di provocare delle rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro con un apprezzabile grado di probabilità è sufficiente a giustificare l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell'articolo 6, lettera b), della legge n. 194/1978.

A tal fine, occorre che per la gestante sussista un grave pericolo per la salute fisica o psichica, da accertarsi concretamente e caso per caso, mentre non è necessario che l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta o che risulti strumentalmente o clinicamente accertata.



Avv. Valeria Zeppilli

Avv. Valeria Zeppilli

Avvocato e dottore di ricerca in Scienze giuridiche, dal 2015 fa parte della redazione di Studio Cataldi – Il diritto quotidiano. Collabora con la cattedra di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto delle relazioni industriali dell'Università “G. D'Annunzio” di Chieti – Pescara.


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