Ricorda la Cassazione che il paziente non può pretendere dal medico il risultato, in quanto questo non è assicurato dalla mera esecuzione della prestazione sanitaria

L'assenza di errori non assicura il risultato delle cure

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Nei rapporti cd. professionali la prestazione non può garantire in assoluto il risultato sperato dal creditore, anche se è in sé esente da errori o inesattezze, e tale principio è ovviamente applicabile anche alle ipotesi in cui il professionista sia un medico.

Di conseguenza, come si evince dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 26905/2020 qui sotto allegata, a tali rapporti non si applica il principio secondo cui il creditore-danneggiato può agire per il risarcimento del danno solo allegando l'inadempimento del debitore.

La prova nelle obbligazioni professionali di diligenza

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Le obbligazioni professionali di diligenza, quindi, si caratterizzano per un doppio profilo: l'interesse della parte al ripristino, al miglioramento o al non aggravamento delle proprie condizioni di salute e l'interesse strumentale all'esecuzione della prestazione in ossequio alle leges artis.

Ciò posto, l'allegazione dell'inadempimento è in grado dimostrare soltanto che la condotta del medico si collega all'evento lesivo (costituito dall'insoddisfazione dell'interesse strumentale finalizzato all'esecuzione dell'intervento conformemente alle leges artis) sulla base di un "nesso di causalità materiale".

Non basta invece per provare che la lesione dell'interesse primario derivi eziologicamente dalla condotta del sanitario, in quanto, come detto, "il tipo di prestazione professionale non garantisce e non può assicurare la realizzazione del risultato primario".

Il paziente deve provare la causalità materiale

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Il paziente che voglia far valere un'ipotesi di responsabilità medica deve quindi provare anche il nesso di causalità materiale, ovverosia dimostrare (anche per presunzioni) che la condotta del medico è la causa dell'evento lesivo della salute.

In caso contrario, infatti, si dovrebbe ammettere che dalla prestazione del sanitario derivi la certezza del raggiungimento del risultato, con ciò ponendosi in contrasto con la natura stessa dell'obbligazione del medico che, appunto, appartiene alla categoria delle obbligazioni di diligenza professionale, che gli impongono di agire conformemente alle leges artis ma non di garantire l'esito della cura.

Il doppio ciclo causale nella responsabilità medica

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Ed ecco perché i giudizi di responsabilità medica si caratterizzano per il cd. doppio ciclo causale, in forza del quale il paziente deve dimostrare che tra il peggioramento della salute o la mancata guarigione e la condotta tenuta dal medico sussiste il nesso di derivazione causale e, solo successivamente, il professionista deve dimostrare la causa esterna alternativa, imprevedibile e inevitabile.

Scarica pdf ordinanza Corte di cassazione n. 26905/2020
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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