L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto

Nove società di serie A nel mirino dell'Antitrust

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Nove procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto di altrettante società della massima serie del calcio italiano. È stata l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad accertare l'esistenza di clausole vessatorie nell'acquisto dell'abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita di nove società di calcio di Serie A che non riconoscono alcuni diritti dei consumatori a chiedere i rimborsi. L'Antitrust ha concluso i procedimenti istruttori avviati verso Atalanta Bergamasca Calcio Spa, Cagliari Calcio Spa, Genoa Cricket and Football Club Spa., F.C. Internazionale Milano Spa, S.S. Lazio Spa, A.C. Milan Spa, Juventus Football Club Spa, A.S. Roma Spa e Udinese Calcio Spa.

Clausole vessatorie nelle condizioni contrattuali

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La vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all'acquisto dell'abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita sono state riconosciute per e Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., A.S. Roma S.p.A., Juventus Football Club S.p.A. e S.S. Lazio S.p.A. In tutti questi casinon viene riconosciuto il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell'evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest'ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.

Le reazioni delle società

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In particolare, la Società Cagliari Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. Permane però il giudizio di vessatorietà delle clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall'inadempimento colpevole della società.

Per A.C. Milan S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A., l'Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti. L'Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi.


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