Per la Cassazione non ha diritto ai buoni pasto la dipendente che, rinunciando alla pausa pranzo, fa venir meno il presupposto necessario al loro riconoscimento

Controvalore dei buoni pasto

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Interessante l'ordinanza interlocutoria n. 22985/2020 (sotto allegata) con cui la Cassazione ha chiarito un concetto semplice e logico: nel momento in cui il lavoratore rinuncia alla pausa pranzo, non può pretendere il controvalore dei buoni pasto. Gli stessi hanno natura assistenziale e non retributiva, per cui se il dipendente sceglie di non fruire della pausa, che costituisce il presupposto per la concessione dei buoni, non può poi pretendere dal datore il controvalore in denaro. Vediamo ora però perché gli Ermellini hanno sancito il suddetto principio.

Un'addetta alla cancelleria del ministero della Giustizia presta servizio dal 2001 al 2005 dalle ore 8.00 alle ore 15.12, per cinque giorni la settimana, rinunciando alla pausa pranzo, con il consenso della Amministrazione di appartenenza. In questo periodo la lavoratrice non ha percepito i buoni pasto, per cui agisce in giudizio per ottenerne il valore in denaro e il conseguente risarcimento del danno. Il Tribunale però rigetta la domanda e la Corte d'Appello conferma la decisione di primo grado in quanto l'art. 4 del CCNL prevede che per usufruire dei buoni pasto è necessario effettuare la pausa pranzo.

La Corte d'Appello giustifica la propria decisione, richiamando anche la circolare del Ministero della Giustizia del 10 febbraio 1998, che all'art. 3, comma 3 prevede che i buoni pasti spettino anche: "al dipendente che articola il proprio orario di lavoro su cinque giorni settimanali (secondo la disciplina prevista dall'art. 22, l. n. 724/1994, come modificata dall'art. 6, comma 5, d.l. n. 79/1997, convertito in l. n. 140/1997), per ogni giorno di prolungamento dell'orario ordinario oltre le sei ore con la pausa per il pranzo. Tale condizione è ovviamente correlata alle concrete modalità di distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco di cinque giorni.

Di norma, il recupero della giornata nella quale non è compiuto servizio lavorativo, sarà diviso in due giorni settimanali, per cui - eccetto particolari esigenze di servizio o l'adozione di scelte di organizzazione che richiedano di distribuire il recupero per un numero maggiore di giornate - in quei giorni il dipendente dovrà osservare un orario complessivo di 9 ore, con trenta minuti di intervallo minimo. All'intervallo, peraltro, il dipendente può rinunciare, fermo restando il diritto al buono pasto, con il consenso dell'amministrazione, consenso che sarà dato nel solo caso in cui l'attività ininterrotta risponda alle esigenze organizzative del servizio. L'articolazione dell'orario di lavoro in maniera tale che comporti il recupero della giornata nella quale non è compiuta l'attività lavorativa in più di due giorni settimanali, insieme al consenso alla rinuncia alla pausa, impegnano la personale responsabilità dei dirigenti."

Dalla norma emerge che la dipendente può rinunciare ai buoni pasto, con mantenimento del diritto al buono se recupera in due giorni le ore non effettuate nella sesta, con orario di lavoro di nove ore, a condizione che sussistano ragioni di servizio, che nel caso di specie però non sussistono, per cui a parte il fatto che la circolare non ha effetto normativo, nel caso della dipendente non sussistevano i requisiti richiesti dal provvedimento per accogliere la sua domanda.

Violazione norme e accordi sindacali

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La dipendente ricorre in Cassazione sollevando tre motivi. Con il primo lamenta la violazione di diverse disposizioni di legge e di articoli contenuti in diversi accordi sindacali. Con il secondo il mancato riconoscimento del risarcimento del danno per equivalente derivante dall'inadempimento di controparte, con il terzo contesta la mancata ammissione delle prove richieste in primo grado e sul cui accoglimento aveva insistito anche in sede di appello.

I buoni pasto non spettano se si sceglie di rinunciare alla pausa pranzo

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 22985/2020 rigetta il ricorso inoltrato dalla ricorrente soffermandosi in particolare sul primo motivo di doglianza.

Prima di tutto, premette la Corte, i buoni pasto non hanno valore retributivo, ma assistenziale per alleviare il disagio di chi è costretto a mangiare fuori casa in assenza di un servizio mensa sul posto di lavoro. Stante la sua natura, la regolamentazione dipende dalle norme e dai contratti collettivi che lo prevedono. La Corte chiarisce inoltre che il sorgere del diritto al buono pasto è condizionata dalla fruizione concreta della pausa pranzo.

Come chiarito anche nella Cassazione n. 14290/2012, il buono per il pasto infatti "spetta solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 dell'accordo di comparto del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del 30 aprile 1996, che ne prevede l'attribuzione ai dipendenti con orario settimanale articolato su cinque giorni o turnazioni di almeno otto ore, per le singole giornate lavorative in cui il lavoratore effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la pausa all'interno della quale va consumato il pasto, dovendosi interpretare la regola collettiva nel senso che l'effettuazione della pausa pranzo è condizione di riconoscimento del buono." In pratica quindi se manca la pausa pranzo non è possibile beneficiare del buono pasto.

Chiariscono inoltre gli Ermellini che non rileva che la dipendente non abbia rinunciato ai buoni pasto, essendo sufficiente che la stessa abbia manifestato la volontà di non fruire delle pause pranzo, che ne costituiscono il presupposto. Non è neppure condivisibile l'assunto della dipendente secondo cui l'articolazione dell'orario di lavoro della PA non può basarsi su esigenze personali del lavoratore. Se è vero infatti che la PA può negare il consenso relativo alla volontà espressa dal lavoratore di rinunciare ai buoni pasto, non significa che l'articolazione oraria richiesta dal lavoratore non sia frutto di una sua decisione, pertanto, se in virtù di una sua scelta viene meno uno dei presupposti necessari per i buoni pasto, non può poi lamentarsi nei confronti del proprio datore.

Non può essere accolto neppure il secondo motivo del ricorso, poiché l'inadempimento che la dipendente identifica nel rifiuto della PA di corrispondere i buoni pasto non sussiste, così come il terzo motivo, che appare generico, stante la mancata indicazione delle prove per la cui ammissione la lavoratrice ha insistito anche in appello.

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