L'applicabilità o meno, del principio della scissione, alla notifica degli atti recettizi, con particolare attenzione agli avvisi di accertamento

Il principio della scissione degli effetti della notifica

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Il principio della scissione degli effetti della notifica è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di tutelare il notificante dalle negative conseguenze dovute a possibili ritardi imputabili all'organo notificante.

In altre parole, tale principio ha lo scopo di separare gli effetti della notifica per il soggetto che la effettua, in modo particolare quando ci si serve dell'ufficiale giudiziario e/o del servizio postale, e il soggetto che, invece, riceve l'atto notificato.

Il primo passo verso l'enunciazione di tale principio è stato mosso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, con la quale si dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 cpc e dell'art. 4 comma 3 della l. n. 890 del 20 novembre 1982 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale, nella parte in cui non prevedono che la notifica degli atti da effettuarsi a mezzo del servizio postale si perfezioni, per il richiedente, non già alla data in cui l'atto è ricevuto al destinatario dall'organo incaricato, ma a quella, anteriore, in cui il richiedente abbia consegnato l'atto suddetto all'organo notificante.

Atto processuale e atto recettizio

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Tale principio, enunciato dal giudice delle leggi, è sicuramente applicabile quando ci si trova dinanzi alla notifica di un atto processuale, quale può essere un atto di citazione, come più volte affermato dalla Corte di cassazione che è stata più volte investita della questione (ex multis SS. UU. n. 24822 del 2015).

Ci si chiede, invece, cosa accade quando ad essere notificato a mezzo del servizio postale è un atto recettizio, ovvero quel tipo di atto che esplica i suoi effetti solo nel momento in cui entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, e in modo particolare quando viene notificato un avviso di accertamento relativo all'IMU e/o alla TASI.

A tal proposito, il comma 161 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007, stabilisce che avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuato.

Da come innanzi detto, ci troviamo di fronte a degli atti che non hanno natura processuale bensì impositivi che hanno natura sostanziale, ovvero recettizi, sicché, per essi non può valere alcuna scissione del termine di notificazione.

Termine di prescrizione

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Pertanto, ai fini della prescrizione l'unico termine che si dovrà prendere in considerazione è quello relativo al giorno in cui l'atto arriva al destinatario, e non quello in cui l'ente impositore consegna l'avviso al servizio postale.

La non applicabilità della scissione

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Invero, la non applicabilità del principio della scissione soggettiva alla notifica degli avvisi di accertamento, è stato oramai recepito anche dalla maggioritaria giurisprudenza tributaria, che in una recente sentenza della CTP di Taranto, la n. 993 del 2019, ha statuito che per gli avvisi di accertamento, che sono e restano atti amministrativi, ove notificati direttamente dagli Uffici Comunali senza avvalersi del tramite del messo notificatore comunale, non si verifica il principio della c.d. scissione della notifica che produce i suoi effetti sempre e comunque nel momento in cui perviene all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui è consegnato all'Ufficio postale o all'ufficiale giudiziario (ex multis CTP Abruzzo 942/2019; CTP Napoli del 13.12.2019; CTP Latina 249/2019).

Orbene, un avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno 2015 dovrà essere notificato entro il 31 dicembre 2020, ciò vuol dire che per evitare la prescrizione del tributo l'atto, non solo dovrà essere notificato entro tale data, ma dovrà anche pervenire al destinatario entro lo stesso termine.

Avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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